Quesiti e approfondimenti

Regime I.V.A. acquisto Voucher per accesso a fiera in Paese UE

In particolare si osserva che l’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.P.R. n.633/1972 dispone espressamente, in deroga a quanto stabilito al comma 1 dell’art. 7-ter, che “le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

Soffermandosi sulle prestazioni di accesso, esse consistono in quelle che, in cambio di un biglietto o di un altro titolo similare, concedono il diritto di ingresso ad una manifestazione, tra le quali vi rientra quella fieristica. Ai fini I.V.A., nei confronti di prestazioni di questo genere si applica, in deroga al criterio generale della committenza, la regola di imponibilità nel Paese in cui si è materialmente svolta la manifestazione fieristica. Dato che la manifestazione fieristica si è svolta in Germania, il prestatore del servizio, soggetto passivo tedesco, ha emesso correttamente fattura nei confronti della Vostra società applicando l’I.V.A. tedesca.

La società, quindi, operativamente può agire come segue:

–        qualora lo valuti economicamente conveniente, può decidere di attivare la procedura di rimborso dell’I.V.A. assolta in Germania, secondo quanto disposto dall’art. 38-bis1 del D.P.R. n.633/1972: in tal caso si registrerà solo l’imponibile a costo, mentre l’I.V.A. straniera andrà registrata a credito (non l’ordinario erario c/I.V.A.), il quale si chiuderà nel momento in cui si riceverà materialmente il rimborso.

–        in caso contrario si registrerà a costo sia l’imponibile che l’I.V.A. tedesca pagata, senza naturalmente poter effettuare la detrazione dell’imposta tedesca in liquidazione periodica.

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