Quesiti e approfondimenti

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Recesso mandato agenzia corso d’anno

E’ bene specificare che il FIRR (Fondo Indennità di risoluzione del rapporto) è costituito da somme che vengono accantonate presso l’ENASARCO dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti, con una funzione del tutto simile a quella che il TFR ricopre per i dipendenti.

Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le cifre accantonate, ma nel caso in cui il rapporto cessi nell’anno solare ancora in corso (proprio come nel caso proposto), il FIRR relativo a quell’anno dovrà essere liquidato dall’azienda mandante direttamente all’agente.

Di conseguenza, qualora il rapporto sia iniziato nel 2013, tutto il FIRR verrà corrisposto dalla società in qualità di soggetto mandante, diversamente, in caso di collaborazione iniziata anteriormente al 2013, il FIRR che dovrà essere liquidato dalla società è solo quello maturato nel corso del 2013, il restante verrà invece corrisposto dalla Fondazione ENASARCO.

 

Per quanto riguarda la contribuzione, invece, la stessa deve soddisfare i requisiti minimi quantitativi per essere ritenuta valida fintantoché è in corso il rapporto di mandato.

In particolare, per l’anno 2013, il minimale di contribuzione per agenti plurimandatari è fissato in Euro 412,00. Il citato importo può essere frazionato in trimestri e, quindi, l’importo minimo di contribuzione richiesto per ciascun periodo è pari ad Euro 103 (412 diviso 4).

Alla luce di questa spiegazione, in base alla fattura ricevuta si dovrà verificare se la quota di contribuzione indicata soddisfi o meno l’importo minimale dovuto, e qualora fosse insufficiente dovrà provvedere la società in qualità di ditta mandante al pagamento dell’integrazione della soglia minima di periodo.

Il test, invece, potrà ritenersi ampiamente soddisfatto qualora la medesima fattura consenta il superamento del massimale provvigionale annuo dovuto che, per il 2013 per gli agenti plurimandatari, è fissato in Euro 22.000. Queste considerazioni valgono per entrambi i casi proposti (cessazione del rapporto in corso d’anno per collaborazioni sorte anteriormente o contestualmente al 2013).

Per quanto riguarda, invece, le tempistiche di versamento, la contribuzione ENASARCO del II trimestre 2013 dovrà essere liquidata entro il 20.08.2013 come correttamente indicato.

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