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LE PROVE PER LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE E PER LE ESPORTAZIONI

Le prove per le cessioni Intracomunitarie

Fonti: QUICK FIXES 2020 UNIONE EUROPEA – CIRCOLARE 12.2020 AGENZIA DELLE ENTRATE

Si hanno cessioni intracomunitarie se:

  • cedente e cessionario sono entrambi soggetti passivi d’imposta in due Stati membri diversi (e iscritti al VIES);
  • la cessione intracomunitaria è a titolo oneroso;
  • i beni devono essere trasportati a destinazione nell’altro Stato membro;
  • trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene.

LE PROVE

L’Agenzia delle Entrate, durante il Telefisco del 5 febbraio 2025, ha richiamato l’attenzione sul regolamento di esecuzione 282/2011, che è stato modificato a partire dal 1° gennaio 2020, nell’ambito delle misure di intervento rapido note come “2020 quick fixes”. Queste modifiche hanno uniformato i mezzi di prova considerati idonei e adeguati in tutto il mercato unico. In particolare, l’articolo 45-bis stabilisce una presunzione relativa riguardo all’invio dei beni, a condizione che il cedente disponga di un file o “pacchetto” costituito dai seguenti documenti:

1 per le cessioni franco destino (con trasporto eseguito dal cedente o da terzi per suo conto):

  1. certificazione di avvenuto trasporto rilasciata dal venditore, cioè la dichiarazione da parte del venditore che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto.

2 per le cessioni franco fabbrica (con trasporto eseguito dal cessionario o da terzi per suo conto, ad esempio ex works):

  1. dichiarazione di avvenuto trasporto rilasciata dall’acquirente entro 10 giorni dalla consegna, con una serie di dati identificativi della transazione e del mezzo di trasporto utilizzato e la data di arrivo dei beni, cioè una dichiarazione scritta dal cessionario/committente che certifica che i beni sono stati trasportati/spediti dal cessionario o da un terzo per conto del committente dove sia specificato:
  • Data del rilascio
  • Nome e indirizzo acquirente
  • Quantità e qualità dei beni ceduti
  • Data e luogo del loro arrivo
  • Identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente

In entrambi i casi sopra (1 e 2), vanno aggiunte almeno due evidenze (cioè, due prove) non contraddittorie, rilasciate da parti diverse e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente nonché l’una dall’altra, dell’elenco a)

oppure una qualsiasi dell’elenco a) in combinazione con una qualsiasi dell’elenco b).

Nell’elenco a) sono inclusi:

  • Documenti di trasporto/lettera CMR riportante la firma dei soggetti coinvolti (cedente, trasportatore e cessionario)
  • Polizza di carico
  • Fattura trasporto aereo
  • Fattura emessa da spedizioniere

Nell’elenco b) i documenti seguenti:

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni, o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

NB: per evitare sanzioni, nel caso 2 (cessioni franco fabbrica), è necessario, entro 90 giorni dalla messa a disposizione della merce, che questa sia trasportata o spedita nello Stato membro UE di destinazione.

Se la cessione viene inizialmente fatturata con l’addebito dell’IVA a causa dell’insufficienza delle prove disponibili in base al quadro normativo menzionato, oppure se si regolarizza la cessione non imponibile, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997, in quanto il bene non arriva nello Stato di destinazione entro 90 giorni dalla consegna e viene pagata l’imposta, è possibile recuperare l’IVA quando, successivamente, si acquisiscono i documenti mancanti e si completa il “pacchetto” minimo richiesto. La nota di variazione deve essere emessa entro un anno dalla data dell’operazione, come previsto dall’articolo 26, commi 2 e 3 del Dpr 633/1972. Nelle Note esplicative della Commissione Europea si afferma che, se non si sono verificate le condizioni della presunzione, il regime di non imponibilità rimane comunque applicabile, a condizione che il cedente possa dimostrare, soddisfacendo le autorità locali, che il bene è stato inviato o trasportato in un altro Stato membro. Anche la circolare n. 12/2020 sottolinea che gli elementi di prova alternativi per dimostrare la reale effettuazione dell’operazione devono essere oggettivi. A tal fine, sono ancora pertinenti i chiarimenti forniti nella prassi nazionale emessa prima del 2020, incluse le risoluzioni n. 345/E del 2007, n. 447/E del 2008, n. 123/E del 2009, n. 19/E del 2013, e la risposta a interpello n. 100 del 2019.

Le prove per le esportazioni

Si hanno cessioni all’esportazione se:

  • Cedente/Commissionario soggetto passivo d’imposta IVA
  • i beni devono essere trasportati a destinazione ad di fuori dell’Unione Europea
  • trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene

Tipologie di esportazione

Esportazione gestista dal cedente o da soggetto terzo per suo conto: Art. 8 c.1 lett.a)

Esportazione gestita dal cessionario o da soggetto terzo per suo conto Art. 8 c.1 lett b)

NB: per evitare sanzioni nel secondo caso (cessioni franco fabbrica) è necessario, entro 90 giorni dalla messa a disposizione della merce, che questa sia trasportata o spedita nello Stato membro UE di destinazione. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto riportato nella nota a pagina 3.

Le prove per le cessione all’esportazione post 02.12.2024

  • Contratto di trasporto (CMR) o documento di trasporto, firmato dagli attori dell’operazione (cedente, trasportatore, cessionario)
  • DAE (Documento di accompagnamento all’Export) che conterrà il codice MRN (Master Reference Number)
  • Ivisto. L’Ivisto è un file xml che certifica l’avvenuta esportazione che sostituisce il visto doganale cartaceo (questo viene fornito all’operatore che presenta la merce in dogana);
  • Bolla doganale che sarà in formato elettronico (anche questa è fornita all’operatore doganale)

Facciamo presente che qualora l’esportazione sia affidata a corrieri o spedizionieri doganali, questi molto spesso non mettono a disposizione tali documenti complicando il processo di reperimento e la creazione del set documentale.

Consigliamo, pertanto, di prevedere tra la vostra società e coloro che gestiscono le operazioni di cessione all’esportazione l’obbligo di consegna del DAE, l’Ivisto e la bolla doganale. 

Le prove per le cessione all’esportazione ante 02.12.2024

  • Contratto di trasporto (CMR) o documento di trasporto, firmato dagli attori dell’operazione (cedente, trasportatore, cessionario)
  • DAU (Documento amministrativo unico) che conterrà il codice MRN (Master Reference Number)
  • Stampa esito “Notifica di esportazione (AES)” avendo cura di digirare il codice MRN
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