QUESITO:
In ambito di lavoratori autonomi monomandatari per i quali viene applicata la disciplina dell’art. 1 comma 26 della L.92/2012 si richiede una delucidazione in merito al reddito da considerare nell’ipotesi di un lavoratore autonomo che applichi il regime forfettario. Il dubbio concerne la considerazione del reddito ante assoggettamento a contribuzione o al netto dei contributi vista la particolare tipologia di regime e la connessa determinazione del reddito da imposizione fiscale.
RISPOSTA:
Il rapporto di agenzia sia per legge che per prassi si caratterizza per un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l’impresa preponente (cfr. Nota Ministero Lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007). Il principio alla base dell’art. 69-bis (abrogato ai sensi dell’art. 52, co. 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dal 25 giugno 2015, il quale continua, tuttavia, ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto al 25 giugno 2015), invece, consisteva nella conversione da lavoro autonomo a parasubordinato (con progetto), in mancanza di progetto il rapporto veniva qualificato come subordinato. Ma nel caso di rapporto di agenzia, tale principio di “conversione” non trova applicazione, in quanto il rapporto di agenzia è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza progetto (per cui, in questo caso, il principio suddetto non avrebbe senso).
In linea generale, nell’ambito del regime forfettario, si ricorda che, il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
I soli contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito così determinato.