Quesiti e approfondimenti

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Prestazione lavoro autonomo occasionale: caratteristiche generali

L’inquadramento di questo genere di prestazioni è fornito dall’articolo 61 D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, la citata normativa considera “collaborazione occasionale” quel rapporto di lavoro la cui durata complessiva non è superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con un medesimo committente, ed un compenso percepito (da parte di ogni committente) fino ad Euro 5.000.

Questa forma di collaborazione non richiede la stipula di un contratto in forma scritta, anche se a titolo precauzionale ne consigliamo comunque la stesura. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi previdenziali nulla è dovuto alla gestione separata INPS se il compenso pattuito risulta inferiore ad Euro 5.000, mentre l’assicurazione INAIL è dovuta se l’attività rientra tra quelle intrinsecamente ed oggettivamente pericolose (ivi compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l’esercizio delle proprie mansioni: cosiddetta assicurazione “in itinere”).

Da un punto di vista pratico, la persona incaricata della prestazione dovrà rilasciarvi quietanza di pagamento riportando l’intero valore del corrispettivo pattuito al lordo della ritenuta fiscale. Ragioni di opportunità, tuttavia suggeriscono di evidenziare oltre all’importo complessivamente concordato, anche quello di fatto erogato e la ritenuta subita.

Quest’ultima è applicata e versata dal committente, quale sostituto d’imposta, a titolo di acconto nella misura del 20% (articolo 25, comma 1 D.P.R. n. 600/73), e sarà computata in detrazione all’imposta lorda dovuta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

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