In base alle informazioni a disposizione, questo genere di prestazione è inquadrabile, da un punto di vista fiscale, tra quelle di tipo occasionale di lavoro autonomo, di cui all’articolo 67, comma 1 lett. l) T.U.I.R., mentre la normativa civilistica deve essere ricercata all’articolo 2222 Cod. Civ.
In particolare, la citata normativa fiscale considera “collaborazione occasionale” quel rapporto di lavoro la cui durata complessiva non è superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con un medesimo committente, ed un compenso percepito (da parte di ogni committente) fino ad Euro 5.000.
Questa forma di collaborazione non richiede la stipula di un contratto in forma scritta, anche se a titolo precauzionale ne consigliamo comunque la stesura. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi previdenziali nulla è dovuto alla gestione separata INPS se il compenso pattuito risulta inferiore ad Euro 5.000. In osservanza di queste caratteristiche, nulla è dovuto anche a fini INAIL.
Da un punto di vista pratico, la persona incaricata della prestazione dovrà rilasciare alla società quietanza di pagamento riportando l’intero valore del corrispettivo pattuito al lordo della ritenuta fiscale (informazione che al momento non è riportata nel documento inviato). Ragioni di opportunità, tuttavia suggeriscono di evidenziare oltre all’importo complessivamente concordato, anche quello di fatto erogato e la ritenuta subita (anche in questo caso parte ancora da compilare).
Quest’ultima è applicata e versata dal committente (società Alfa), quale sostituto d’imposta, a titolo di acconto nella misura del 20% (articolo 25, comma 1 D.P.R. n. 600/73), e sarà computata in detrazione all’imposta lorda dovuta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre, la società Alfa sarà tenuta all’osservanza degli obblighi propri del sostituto d’imposta: ci stiamo riferendo alla certificazione delle ritenute effettuate, nonché alla compilazione della dichiarazione “770 semplificato”.
Indipendentemente dal layout della ricevuta che è discrezionale, nel modello proposto il richiamo all’articolo 81 è errato, in quanto le prestazioni occasionali sono disciplinate all’articolo 67, comma 1 lett. l) T.U.I.R., come più sopra specificato. Il fac simile inviato, però, risulta carente di un elemento essenziale: manca nel corpo della ricevuta la descrizione della prestazione occasionale, oppure il richiamo letterale della lettera d’incarico se redatta tra le parti coinvolte. Quest’aspetto è di particolare importanza, in quanto solo grazie alla descrizione della prestazione si potrà far emergere il tratto occasionale tipico della stessa, nonché l’inerenza e la deducibilità del costo sostenuto da parte della Vostra azienda.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che in virtù dell’alternanza tra imposta di bollo ed I.V.A., poiché la prestazione è superiore all’importo di Euro 77,47, e non è soggetta ad I.V.A. in quanto carente del presupposto soggettivo, sulla ricevuta dovrà essere applicata una marca da bollo di Euro 1,81.