Con riferimento alla periodicità degli elenchi INTRASTAT, in base all’art. 2, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010, ciascun elenco riepilogativo deve essere presentato con cadenza:
– trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 Euro;
– mensile, per i restanti soggetti.
L’art. 2, comma 4, del D.M. 22 febbraio 2010 dispone che i soggetti che presentano elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di Euro 50.000,00 presentano l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata; in tal caso, sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E/2010 (par. 2), ha chiarito che il superamento o meno della soglia di 50.000,00 Euro deve essere accertato, distintamente, per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello Intra-1), da un lato, e per l’elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello Intra-2), dall’altro. È, quindi, possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.
Va, inoltre, tenuto presente che, in caso di superamento della soglia di 50.000,00 Euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni, ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi comunitari), scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco di cessioni o di acquisti. Se, per esempio, nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie di beni per 60.000,00 Euro e, nel medesimo periodo, ha prestato servizi per 10.000,00 Euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi (modello Intra-1). Analogamente, se, nel corso di un trimestre, un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni per 30.000,00 Euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto prestazioni di servizi per 55.000,00 Euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi intracomunitari ricevuti (modello Intra-2).
Dunque, le singole categorie di operazioni relative ai beni ed ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria impone la periodicità mensile anche per l’altra.
Come anticipato, se il soggetto obbligato dovesse superare nel corso del trimestre la soglia di 50.000,00 Euro, sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Per esemplificare, il soggetto passivo con periodicità trimestrale che, rispetto al primo trimestre 2010, superi nel mese di febbraio la soglia di 50.000,00 Euro per le cessioni di beni, dovrà presentare il modello Intra-1 relativo ai mesi di gennaio e febbraio entro il 25 marzo 2010, mentre entro il 26 aprile 2010 (in quanto il 25 aprile è festivo) presenterà il modello Intra-1 relativo al mese di marzo; se, invece, la soglia è stata superata nel mese di marzo 2010, il modello Intra-1 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dovrà essere presentato entro il 26 aprile 2010.
Con riferimento, invece, all’omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT, per comprendere se la violazione sia sanzionabile, è necessario analizzarne la natura.
Con la risoluzione ministeriale n. 20/E/2005 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la natura della fattispecie in esame precisando che si tratta di una violazione formale che ostacola, però, l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria. Di conseguenza, la condizione di non punibilità non è applicabile per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo (sul punto si veda la circolare n. 77/E/2001).
Ne consegue che l’omessa o errata presentazione degli elenchi INTRASTAT è sanzionabile e, come tale, suscettibile di ravvedimento operoso.
Ai fini dell’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso alla fattispecie in analisi occorre procedere distinguendo due ipotesi: la prima è l’omissione della presentazione degli elenchi, la seconda è la presentazione di modello irregolare. Per entrambi i casi trova applicazione il disposto dell’articolo 13, comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 472/97 per cui la regolarizzazione spontanea della violazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, procedendo come segue:
a) presentazione spontanea dell’elenco INTRASTAT omesso (nel più breve tempo possibile);
b) pagamento in F24 della sanzione ridotta ad 1/10 di quella prevista pari ad Euro 516,46 (attenzione sul punto si fa presente che a partire dal 01.02.2011 la riduzione si attesterà ad 1/8 per le violazioni compiute da questo momento in poi) e, pertanto, equivalente ad Euro 51,65 per ciascun modello omesso con codice tributo 8911 (il versamento in F24 dovrà essere contestuale alla presentazione dell’elenco INTRASTAT omesso).
La regolarizzazione spontanea è ovviamente subordinata alla circostanza che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative (a titolo esemplificativo anche l’invito a presentare l’elenco omesso) delle quali gli interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, la circolare ministeriale n. 180/E/1998 ha chiarito la non applicabilità dell’articolo 13, comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 472/97 (ipotesi confondibile con quella più sopra richiamata di cui alla lett. b), in quanto concernente esclusivamente le dichiarazioni, ovvero atti, comunque denominati in base ai quali si liquida l’imposta (cosa che naturalmente non avviene con gli elenchi INTRASTAT).