Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore
D: Come noto l’art. 1 della Manovra correttiva (D.L. 50/2017) ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment). Una società di capitali che svolge servizi sanitari presenta le seguenti percentuali di proprietà: 31% ASL, 20% Ente locale (Comune), 49% privati. Si chiede di conoscere se tale struttura è assoggettata alle nuove regole dello split payment. Si precisa che, ad oggi, non è stata inserita negli elenchi definitivi stilati dal Mef.
R: Per quanto concerne il perimetro di applicabilità dello “split payment” per le società a controllo pubblico (caso in oggetto), si evidenzia che, in data 26 luglio 2017, il Mef, dipartimento delle Finanze, ha pubblicato nel proprio sito l’elenco definitivo (in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017) delle società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime. Inoltre, il Mef, dipartimento delle Finanze, in data 4 agosto 2017, ha pubblicato nel proprio sito gli elenchi definitivi rettificati (in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017) delle: – società controllate di diritto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; – società controllate di diritto dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni e delle società controllate da queste ultime. Pertanto, se la società in questione non è inclusa negli elenchi di cui sopra, la stessa non sarà soggetta al regime della scissione dei pagamenti. Tuttavia, si rammenta che, per le operazioni per le quali sarà emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, faranno fede i medesimi elenchi al 30 settembre pubblicati entro il 20 ottobre dell’anno precedente (del 2017 per le operazioni del 2018, del 2018 per le operazioni del 2019 e così via); verso tali elenchi sarà possibile segnalare incongruenze ed errori da parte delle società interessate; gli elenchi così corretti e quindi definitivi saranno pubblicati dal dipartimento Finanze entro il 15 novembre di ogni anno con effetti a valere per l’anno successivo (vedi quanto stabilito dal D.M. 27 giugno 2017 e dal D.M. 13 luglio 2017). Infine, si segnala che, dal punto di vista del fornitore, nel caso in cui dovessero sorgere incertezze in merito alla riconducibilità della società in oggetto all’ambito di applicazione dell’art. 17-ter, DPR 633/72, rimane parimenti esperibile la procedura indicata al comma 1-quater del suddetto articolo, in base alla quale il fornitore può richiedere alla società cessionaria/committente il rilascio di un’apposita attestazione, vincolante per l’emissione della fattura.
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