Quesiti e approfondimenti

Passaggio dal regime ordinario a quello forfetario prima del triennio

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: Una psicologa è stata un contribuente minimo fino all’anno d’imposta 2011. Sebbene ne avesse i requisiti, nell’anno d’imposta 2016, non è passata al regime forfetario: dovrebbe quindi permanere nel regime ordinario in contabilità semplificata fino all’anno d’imposta 2018; successivamente potrà scegliere di non rinnovare l’opzione per il 2019 e passare al regime forfetario. Ora, supponendo che tutti gli altri requisiti siano soddisfatti, vista la circolare Agenzia delle Entrate 13.04.17 n. 11 par. 6.7, ritenete sia già possibile per lei revocare il regime ordinario in contabilità semplificata dall’anno d’imposta 2018 per passare subito al regime forfetario tramite comportamento concludente senza attendere la fine del triennio?

R: In merito al quesito sottoposto, si ritiene che il professionista in oggetto (psicologa) che nell’anno di imposta 2016 ha optato per il regime ordinario, nonostante avesse i requisiti per aderire al regime forfetario, non possa passare nell’anno di imposta 2017 o 2018 al regime agevolato, in quanto permane il vincolo triennale scaturente dalla suddetta opzione. A tal proposito, si evidenzia come la possibilità di revocare anticipatamente l’opzione, secondo quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13/04/2017, n. 11/E (in materia del nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori”), con successivo passaggio al regime agevolato di cui alla L. 190/2014, trovi applicazione (per quanto riguarda le persone fisiche) solamente nei confronti degli imprenditori individuali in contabilità semplificata, a causa dei significativi cambiamenti apportati al suddetto regime dalla legge di bilancio 2017.

 

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