La situazione delineata, seppur banale nel suo manifestarsi, ha risvolti tributari tutt’altro che scontati. Non a caso, all’articolo 54 T.U.I.R. è contenuta un’esplicita previsione in base alla quale i compensi in natura costituiscono un componente positivo di reddito, concorrendo in maniera concreta alla determinazione della base imponibile del lavoratore autonomo.
In base, poi, al dettato contenuto agli articoli 9 T.U.I.R. e 13 D.P.R. n. 633/72, malgrado il pagamento avvenga in natura, la valutazione del corrispettivo dovrà avvenire secondo la regola del valore normale o del valore di mercato.
Infine, il pagamento mediante benefit di una prestazione, pone l’ulteriore problema del versamento della ritenuta d’acconto. Infatti in questa situazione, pur non assistendo ad un concreto esborso monetario da parte della vostra società, l’obbligatorietà dell’effettuazione della ritenuta d’acconto sorge comunque indipendentemente dalle modalità di pagamento.
In conclusione, anche se l’agenzia di viaggio incaricata invia alla società un estratto conto generico quale documento giustificativo dell’uscita monetaria, il costo, proprio per la natura che lo caratterizza e per le modalità in cui si manifesta, non può essere ricondotto né tra le spese di rappresentanza, né tanto meno può essere imputato tra le spese di trasferta del personale in quanto largamente deficitario del principio di inerenza.
Pertanto, alla luce del contesto delineato il professionista dovrà presentare regolare fattura, che dovrà essere registrata in un apposito mastrino tra i costi per servizi di conto economico.
Di conseguenza, appare evidente che la forma di pagamento che si vuole attuare nei confronti del professionista concorra alla determinazione del reddito imponibile di quest’ultimo, e sia quindi soggetta a tassazione con un ulteriore aggravio fiscale per il medesimo.