Quesiti e approfondimenti

PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO

 

D: Un contribuente ha un credito Irpef scaturente dalla dichiarazione Unico 2020 redditi 2019 di Euro 15.000 e allo stesso tempo ha debiti iscritti a ruolo (scaduti) presso l’Agente della riscossione superiori a 1.500,00 Euro per debiti erariali relativi ad Iva, imposta sostitutiva, imposta di registro (non per imposta Irpef). Ai sensi del D.L. 78 del 31/5/2010 risulta che non è possibile effettuare compensazioni orizzontali in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500,00 Euro. Per quanto sopra esposto si chiede se è possibile compensare le cartelle di pagamento presenti presso l’Agente della riscossione (che riguardano i tributi erariali Iva, imposta sostitutiva, imposta di registro) con il credito Irpef mediante F24 con codice RUOL?

R: Come giustamente richiamato dall’autore del quesito, l’art. 31, comma 1, Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza è prevista una sanzione pari al 50 per cento dell’importo dei “debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato”.

La medesima disposizione precisa inoltre che “è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte”. In tal caso il pagamento dei debiti scaduti potrà essere effettuato mediante compensazione in F24 con l’utilizzo del codice tributo “RUOL”, come precisato nella Risoluzione n. 18/E del 21/02/2011.

Pertanto, non essendoci specifiche in ordine all’obbligo di procedere esclusivamente con la compensazione “verticale” e in assenza di indicazioni contrarie alla compensazione “orizzontale”, è possibile compensare i debiti con i crediti per imposte erariali, senza alcun obbligo di utilizzo di crediti della medesima natura dei debiti.

Sarà, dunque, possibile assolvere alle imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo non solo per versamento diretto ma anche mediante compensazione ex art 17 D.Lgs. n. 241/97 con il modello F24.

Si  specifica che, anche in tal caso, l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi, relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, per importi superiori a 5.000 euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità (articolo 1, comma 574, L. 147/2013 e circolare 28/E/2014).

Teresa Donofrio

Perla Ceccato

 

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