Quesiti e approfondimenti

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L’ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI

Il Regolamento (UE) n. 655/2014 del 15 maggio 2014 (del Parlamento Europeo e del Consiglio) ed il Regolamento di esecuzione (UE) 1823/2016 del 10 ottobre 2016 (Commissione) offrono lo spunto per accennare brevemente alla nuova procedura individuata dall’Unione Europea per consentire al creditore – in casi transnazionali – di procedere in modo efficiente e rapido al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari, attesa la complessità del ricorso a misure cautelari nazionali con riguardo ai casi di recupero del credito con implicazioni transnazionali.

La procedura istituita con il Regolamento (UE) n. 655/2014 (applicabile dal 18 gennaio 2017, ad eccezione dell’articolo 50 applicato dal 18 luglio 2016) rappresenta un mezzo aggiuntivo e facoltativo a disposizione del creditore, il quale rimane libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale. Una procedura volta comunque a garantire il necessario equilibrio tra l’interesse del creditore ad ottenere un’ordinanza e l’interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa. Invero, come opportunamente precisato nelle premesse del Regolamento n. 655/2014, le procedure nazionali per ottenere misure cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari esistono in tutti gli Stati membri, ma le condizioni per la concessione di tali misure e l’efficienza della loro attuazione variano considerevolmente. Inoltre, il ricorso a misure cautelari nazionali può rivelarsi complesso per i casi con implicazioni transnazionali, in particolare qualora il creditore cerchi di ottenere il sequestro conservativo di più depositi bancari ubicati in Stati membri diversi.

Il Regolamento (UE) n. 655/2014 istituisce una procedura che consente ad un creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari che impedisce di compromettere la successiva esecuzione del credito vantato con il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo specificato nell’ordinanza, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro. Il successivo Regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016, che ha la finalità di garantire la corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 655/2014, contiene i moduli standard da utilizzare nella procedura. Il sequestro conservativo di somme detenute nel conto bancario del debitore dovrebbe avere l’effetto di impedirne l’utilizzo non solo da parte del debitore stesso, ma anche da parte delle persone dal medesimo autorizzate, ad effettuare pagamenti mediante tale conto, ad esempio mediante ordine permanente o ordini di addebito diretto o l’utilizzo di una carta di credito.

Ambito di applicazione

La normativa in esame si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale (indipendentemente dalla natura della fonte genetica, contrattuale, extracontrattuale, da “contatto sociale”, per quasi-contratto o quasi-delitto, ecc..) nei casi transnazionali (quali definiti all’art. 3), indipendentemente dalla natura dell’autorità giudiziaria interessata. Il Regolamento in questione non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa, la responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (art. 2, I comma). Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (art. 2, II comma):

  1. a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
  2. b) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
  3. c) i crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati o procedure affini;
  4. d) la sicurezza sociale;
  5. e) l’arbitrato.

Il Regolamento non si applica nemmeno (art. 2, III e IV comma):

  • ai conti bancari esenti da sequestro ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è tenuto il conto;
  • ai conti tenuti in connessione al funzionamento di eventuali sistemi di cui all’articolo 2, lettera a), della Direttiva 98/26/CE del 19 maggio 1998 del Parlamento Europeo e del Consiglio (concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – G.U. L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
  • ai conti bancari detenuti da o presso banche centrali che agiscono in veste di autorità monetarie.

Per poter ricorrere alla procedura, il caso deve avere, dunque, un carattere transfrontaliero: il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo devono essere tenuti in uno Stato membro che non sia lo Stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo, o lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 655/2014).

Motivi della domanda di ordinanza di sequestro conservativo

L’ordinanza di sequestro conservativo può essere emessa solo nel caso di sussistenza di fatti pertinenti attestanti che il credito vantato necessita con urgenza di tutela giudiziaria e che, senza l’ordinanza, l’esecuzione di una decisione giudiziaria o di altro titolo esecutivo esistenti o futuri nei confronti del debitore potrebbe essere impedita o resa assai più difficile in quanto sussiste il rischio concreto che – prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione della decisione giudiziaria o altro titolo esecutivo esistenti o futuri – il debitore possa dissipare, nascondere o distruggere gli averi detenuti nel o nei conti bancari da sottoporre a sequestro conservativo, oppure cederli al di sotto del loro valore, in misura insolita o attraverso un’azione insolita. Si osservi che, prima di emettere un’ordinanza di sequestro conservativo nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria impone al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell’ordinanza. In via eccezionale, l’autorità giudiziaria può concedere l’esonero da tale obbligo qualora ritenga che la costituzione della garanzia non sia appropriata nelle circostanze del caso (art. 12, paragrafo 2, del Regolamento n. 655/2014). Qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria può, prima di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo, imporre al creditore di costituire una garanzia, qualora lo ritenga necessario e opportuno nelle circostanze del caso (per esempio se la decisione giudiziaria non è ancora esecutiva o è solo provvisoriamente esecutiva a causa della pendenza di un’impugnazione – art. 12, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 655/2014).

Condizioni di emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo:
  1. L’autorità giudiziaria competente emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti in ordine all’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.
  2. Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti a dimostrare che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.

Per ridurre tempi e costi è importante che il creditore fornisca tutte le informazioni eventualmente disponibili sul conto/i bancario/i del debitore. Il conto bancario del debitore deve essere identificato: l’ordinanza europea di sequestro è, pertanto, una misura che cade specificamente su uno o più conti bancari determinati, a differenza del sequestro conservativo disciplinato dalla normativa italiana [il sequestro conservativo in Italia è disciplinato dagli artt. 2905 s. c.c. e 671 ss. c.p.c.: quando l’istanza del creditore è accolta, il provvedimento non si riferisce a beni o a crediti determinati (salva l’ipotesi di sequestro conservativo strumentale ad un’azione revocatoria ex art. 2905, II comma, c.c.), essendo determinata unicamente la somma massima fino a concorrenza della quale il sequestro è autorizzato].

Pertanto il creditore, ad esempio:

  • può non sapere in quale banca il debitore detiene un conto ma ha motivo di credere che il debitore possieda uno o più conti in uno specifico Stato membro, e se ha già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico con cui si impone al debitore di pagare il debito: in tal caso il creditore potrà chiedere all’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di chiedere che l’autorità di informazione dello o degli Stati membri in cui è ubicato il conto bancario assuma le informazioni necessarie per identificare la banca e il conto o i conti del debitore nello Stato membro;
  • può già conoscere gli estremi di uno o più conti bancari del debitore ma ha motivo di credere che il debitore detenga anche uno o più conti in uno specifico Stato membro, sui quali non si hanno informazioni: in tal caso il creditore potrà – nella domanda di ordinanza di sequestro conservativo – fornire gli estremi del conto corrente noto del debitore e contemporaneamente presentare una richiesta di informazioni relative all’altro o agli altri conti detenuti in uno specifico Stato membro.

Si osservi che il Regolamento (UE) n. 655/2014 non si applica al sequestro conservativo dei conti bancari su cui sono depositati strumenti finanziari (art. 4, paragrafo 3, del Regolamento).

  • può non avere alcuna informazione sulla banca in cui il debitore detiene uno o più conti né conosce alcun numero di conto, e se si sono già ottenuti, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico esecutivi che impongono al debitore di pagare il debito: in tal caso il creditore potrà chiedere al giudice di rivolgere una richiesta all’autorità di informazione dello Stato membro in cui si ha motivo di credere che esistano uno o più conti del debitore affinché questa assuma le informazioni necessarie.

È possibile presentare una richiesta di informazioni solo per i conti tenuti in uno Stato membro cui si applica il Regolamento (UE) n. 655/2014 (tale regolamento non si applica attualmente per la Danimarca e il Regno Unito). In linea di massima è possibile avvalersi della richiesta di informazioni sui conti bancari nel caso di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici già esecutivi. In ordine alla durata della misura in analisi, le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza rimangono sottoposte a sequestro secondo quanto previsto dall’ordinanza o da eventuali successive modifiche o limitazioni della stessa:

  1. a) fino a revoca dell’ordinanza;
  2. b) fino a che l’esecuzione dell’ordinanza sia cessata;
  3. c) fino a che un provvedimento di esecuzione di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico ottenuti dal creditore in relazione al credito che l’ordinanza di sequestro conservativo era volta a garantire abbia avuto effetto per le somme sottoposte a sequestro conservativo con l’ordinanza.
Riconoscimento, esecuzione ed attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo

L’ordinanza di sequestro conservativo emessa in uno Stato membro in conformità del Regolamento è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. La misura europea di sequestro conservativo, pur avendo natura essenzialmente cautelare, è emanata inaudita altera parte dall’autorità dello Stato membro competente per il merito, notificata e, conseguentemente, eseguita nei confronti della banca presso cui il debitore detenga conti correnti e depositi (così superando i confini dello Stato membro di emanazione), evitando in tal modo che il soggetto debitore si affretti, in modo semplice e rapido, a trasferire altrove (in qualche paradiso fiscale), magari in accordo con la banca, le sue proprietà mobiliari. L’eventuale responsabilità della banca, per l’inosservanza degli obblighi ad essa incombenti in relazione all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo trasmessale, è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari

Le somme depositate su conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal debitore o sono detenuti da terzi per conto del debitore o dal debitore per conto di terzi, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ai sensi del regolamento in esame soltanto nella misura in cui possono essere sottoposte a sequestro conservativo a norma del diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

Gerarchia dell’ordinanza di sequestro conservativo

L’ordinanza di sequestro conservativo ha lo stesso grado gerarchico, se del caso, di un provvedimento nazionale equivalente nello Stato membro dell’esecuzione.

Rapporto con le norme procedurali nazionali

Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel regolamento in esame sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha luogo la procedura. Gli effetti dell’apertura della procedura di insolvenza su misure di esecuzione individuali, quale l’esecuzione di un’ordinanza di sequestro conservativo, sono disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta.

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