Sul punto la normativa fiscale è molto chiara, in quanto le prestazioni di servizi relative a beni immobili, a fini I.V.A., rilevano in Italia quando l’immobile è situato all’interno del territorio nazionale, proprio come in questa ipotesi.
Appurato, quindi, che l’operazione di per sé è rilevante a fini I.V.A., nel caso proposto dobbiamo formulare due considerazioni:
a) qualora l’azienda inglese appaltatrice abbia in Italia una stabile organizzazione, e cioè sia titolare di numero di partita I.V.A. italiano, la fattura dovrà essere emessa con esposizione dell’imposta sul valore aggiunto;
b) diversamente, se la ditta inglese non ha stabile organizzazione in Italia, allora l’emissione della fattura dovrà avvenire senza I.V.A.: a norma dell’articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 633/72, il soggetto passivo italiano destinatario del servizio sarà tenuto all’emissione di autofattura. In questo caso il documento dovrà essere annotato sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, sicchè l’imposta è dovuta ma l’effetto complessivo è neutrale.