Il caso di specie pone la disamina dei profili I.V.A. relativi ad un acquisto da paese extracomunitario mediante immissione dei beni in libera pratica in altro paese membro della Comunità Europea. Tale caso pratico vede l’esistenza di tre soggetti coinvolti:
– Il fornitore taiwanese che emette fattura al cliente italiano;
– Il vettore/rappresentante fiscale olandese del soggetto fornitore taiwanese;
– La società cliente italiana che riceve la merce.
I rapporti esaminabili ai fini I.V.A. sono dunque i seguenti:
- tra il fornitore extracomunitario ed il suo rappresentante fiscale olandese;
- tra il rappresentante fiscale olandese ed il cliente italiano.
Esaminando il primo rapporto, si è in grado di determinare che tra fornitore extracomunitario e la società olandese vi è un rapporto di rappresentanza fiscale grazie a quanto riportato in calce alla fattura pervenutaci: “ this is an intra- Community delivery and the VAT liability is transferred to you. Customs clearance and delivery under fiscal representation by […], using VAT identification number […]” che tradotto significa “questa è una spedizione intracomunitaria e il pagamento dell’I.V.A. è trasferito a voi. Lo sdoganamento e la spedizione avvengono mediante la rappresentanza fiscale utilizzando il numero di partita iva… in conformità con l’art….”
Il rappresentante fiscale pertanto è tenuto agli adempimenti doganali e all’immissione in libera pratica dei beni ricevuti.
Il secondo rapporto, tra rappresentante fiscale olandese e cliente italiano si configura appunto come un acquisto intracomunitario ex art. 38 D.L 331/1993 e come tale andrà registrato.
Pertanto, nella pratica operativa:
– qualora la fattura del rappresentante fiscale comunitario sia pervenutasi procederà alla registrazione entro il mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente, alla numerazione e all’integrazione di detta fattura, calcolando e contabilizzando l’I.V.A. dovuta sia nel registro I.V.A. vendite che I.V.A. acquisti;
– qualora non venga ricevuta alcuna fatturaentro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione da parte del rappresentante fiscale, la società dovrà emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa, un’autofattura in unico esemplare e procedere alla sua registrazione con riferimento al mese precedente nel registro degli acquisti e in quello delle vendite, a norma dell’art. 47, D.L. n.331/1993. Si evidenzia che il momento di effettuazione dell’operazione coincide con l’inizio del trasporto o spedizione dei beni dal Paese UE di partenza a quello di destinazione (nuovo art. 39 co. 1 D.L. 331/1993).
Pertanto se la spedizione è avvenuta nel mese di maggio e non perverrà alcuna fattura entro il mese di luglio si procederà all’emissione di autofattura e registrazione entro il 15 di agosto (entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).
Inoltre, in ordine alla procedura di un acquisto intracomunitario, si dovrà procedere alla compilazione del modello INTRASTAT, sezione 2bis, relativa appunto agli acquisti intracomunitari.
Dal punto di vista contabile verrà annotata in contabilità generale la fattura del fornitore taiwanese ai fini del costo ed inoltre, avendo il fornitore sede in un paese a fiscalità privilegiata, si dovrà provvedere alla comunicazione per operazioni con paesi black list.