In particolare, la situazione ricalca la fattispecie dell’omessa fatturazione per operazioni imponibili, oggetto di recente trattazione da parte della stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 28/E/2011, al punto 2.13.
Pertanto, in caso di omessa fatturazione di operazioni imponibili, la regolarizzazione deve essere così eseguita:
a) procedere con emissione della nota di debito o dell’eventuale fattura integrativa, che richiama l’originaria, non appena ci si è accorti dell’errore o dell’omissione;
b) procedere con annotazione della fattura nel registro delle vendite nel mese di emissione con l’accorgimento di indicare, tanto nella fattura/nota di debito, quanto nei registri, che l’operazione si riferisce ad un diverso periodo, al fine di non includerla nella liquidazione periodica del mese di emissione (sul punto consigliamo di prendere contatti con i programmatori per verificare se questo tipo di registrazione possa essere eseguita direttamente dal software, o se si debba eseguire “a mano”). Identica annotazione dovrà essere inserita anche nel mese di competenza cui l’operazione si riferiva;
c) procedere con il versamento dell’imposta dovuta, degli interessi e sanzioni mediante ricorso al ravvedimento operoso.
Sul punto, inoltre, facciamo presente che, benché l’omessa fatturazione derivi da un errore e non certo da intenti fraudolenti, la situazione è comunque sanzionata con l’ulteriore pagamento di un importo che varia dal 100% al 200% dell’imposta non versata. La sanzione è ridotta ad 1/8 qualora la regolarizzazione avvenga in maniera del tutto autonoma mediante ravvedimento.
Sostanzialmente, da un punto di vista pratico, si dovrà procedere con il versamento di due ravvedimenti: il primo per regolarizzare quella quota d’I.V.A. non correttamente liquidata all’epoca, ed il secondo concernente la sanzione ridotta, come più sopra determinata.