Quesiti e approfondimenti

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Omaggi e regalie a clienti

Con riferimento al quesito posto in merito al corretto trattamento ai fini contabili e fiscali dell’acquisto di un telefono cellulare da omaggiare ad un cliente, si ritiene, innanzitutto, che il relativo costo sostenuto possa essere classificato tra le spese di rappresentanza.

In merito si rileva che il D.M. del 19 novembre 2008 prevede che costituiscano spese di rappresentanza “… e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, … il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza…”. Nel medesimo comma viene quindi stabilito che “… si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

Per quanto riguarda la deducibilità delle spese di rappresentanza, ai fini delle imposte sui redditi, si rileva che ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 50. Qualora tale valore venga, invece, superato trovano applicazione i limiti di deducibilità previsti dall’art. 2 del D.M. sopra citato (1,3 % dei ricavi ed altri proventi fino a euro 10 milioni / 0,5 % dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni / 0,1% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni).

Sulla base di quanto sopra i costi sostenuti per l’acquisto del telefono cellulare andranno quindi qualificati quali costi di rappresentanza e contabilizzati sul relativo conto di CO.GE.

Con riferimento ai profili IVA si rileva che, ai sensi dell’art. 19-bis 1, comma 1, lettera h) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (pari ad euro 25,82).

Le cessioni gratuite di beni, per le quali non sia stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione, non sono considerate cessioni ai fini IVA e ai sensi dell’art. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 la rivalsa dell’IVA al destinatario della cessione gratuita non è obbligatoria e, pertanto, non occorre emettere fattura.

All’atto della consegna dei beni si ritiene, comunque, opportuno emettere un documento di trasporto o altro documento similare al fine di provare l’inerenza della spesa con l’attività aziendale e in ogni caso identificare il destinatario, al fine di scongiurare la presunzione di cessione a titolo oneroso. Si consiglia, inoltre, di annotare sul documento citato che trattasi di cessione gratuita senza rivalsa dell’IVA.

A titolo di completezza si rileva che quanto sopra esposto non trova applicazione qualora il destinatario della cessione è un soggetto UE o extra-UE.

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