Quesiti e approfondimenti

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Obbligo di numerazione progressiva dei DDT

Con riferimento al quesito posto, si precisa che il DPR 472/1996 ha previsto l’emissione di un documento, denominato appunto documento di consegna o di trasporto, che sostituisce di fatto la precedente “bolla di accompagnamento”. L’emissione del documento di trasporto consente al soggetto passivo di poter utilizzare la c.d. fatturazione differita, disciplinata dal quarto comma dell’articolo in commento, e di poter vincere la presunzione di acquisto o di vendita di cui all’art. 1 del DPR 441/1997. Di esso ci si avvale, inoltre, nel caso di consegna di beni a terzi a titolo non traslativo delle proprietà.

Il documento di trasporto può essere redatto in forma libera e deve contenere la data e il numero del documento, i dati del cliente e del cessionario, la natura, qualità e quantità dei beni ceduti. Il documento di trasporto deve essere emesso in due esemplari, da conservarsi a cura del cedente e del cessionario. Detto documento può essere emesso anche in modalità elettronica. Per la conservazione dello stesso si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, terzo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Sulla base di quanto sopra e considerando che nel caso in esame viene seguita una numerazione progressiva, si consiglia di tenere copia dei DDT annullati per mancata spedizione dei materiali e di continuare a rispettare la numerazione progressiva degli stessi.

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