Quesiti e approfondimenti

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Obbligo autofattura per trasporto di beni in importazione

A partire dal primo gennaio 2010, nel caso in cui riceviate una prestazione di trasporto per beni in importazione da soggetto extracomunitario, benché il vettore abbia già adempiuto a tutti gli obblighi doganali del caso, il contribuente sarà comunque tenuto all’emissione di autofattura per la quota relativa al servizio ricevuto ai sensi del novellato articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72. L’autofattura va emessa alla data del pagamento del corrispettivo della prestazione.

Tale prestazione non è soggetta a IVA in base all’articolo 9, comma 1, n. 4 D.P.R. n. 633/72 per l’importo che è stato assoggettato già ad imposta in Dogana. Se all’importazione una parte del compenso non ha scontato l’IVA in Dogana, lo stesso dovrà essere auto fatturato al 20% dal committente.

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