Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 c.d. “Decreto anticrisi”, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce, all’art. 16, comma 6 che:
- le società di nuova costituzione sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo servizio di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali;
- le società già iscritte al Registro delle Imprese dovranno comunicare a detto registro, entro il 28 novembre 2011, la loro PEC, che verrà pubblicata nella certificazione dell’impresa insieme ai dati relativi alla sede;
- i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo PEC entro 1 anno dall’entrata in vigore del decreto (cioè entro il 28 novembre 2009);
- le amministrazioni pubbliche devono istituire una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne devono dare comunicazione al CNIPA.
Il soggetto in questione pur essendo titolare di partita IVA non è né una società né un professionista iscritto ad albo o elenco istituito con legge dallo Stato, pertanto non sorge alcun obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).