Quesiti e approfondimenti

Nuove limitazioni all’utilizzo del contante

Sul punto, precisiamo che l’art. 2, comma 4, del recente d.l. n.138/2011 ha apportato alcune importanti modifiche all’art. 49 del D.lgs. n.231/2007 (in materia di antiriciclaggio), il quale ora, al comma 1, specifica che “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente superiore ad Euro duemilacinquecento.” Successivamente, sempre al comma 1, viene stabilito che “il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.” Suddetti trasferimenti possono invece essere eseguiti “per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Qualora si incorra nella violazione dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.231/2007, il legislatore ha previsto (art. 51, comma 1, dello stesso decreto) una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito. Per tale tipologia di violazioni, inoltre, “la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro” (art. 51, comma 7-bis del D.lgs. n.231/2007).

Illustrata brevemente la disciplina normativa aggiornata alle recenti modifiche portate con la “manovra di Ferragosto” veniamo al caso in questione: se in data successiva al 13.08.2011 la Vostra società ha provveduto ad erogare dei rimborsi documentati (con note spese) all’amministratore in contanti e di importo superiore al massimo consentito (2.500 Euro) si ricade pienamente nel disposto dell’art. 49 e dell’art. 51 del D.lgs. n.231/2007 sopracitati con conseguente rischio di incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria. A riguardo, infatti nulla rileva il fatto che la Vostra società abbia prelevato il contante dal proprio conto corrente o che l’amministratore, dopo averli ricevuti, li abbia depositati sul suo: ciò che rileva per il legislatore è il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante per un importo superiore al massimo dovuto.

Pertanto, consigliamo, nell’ipotesi in cui i rimborsi da erogare superino detta soglia, o di utilizzare strumenti che permettano di garantire un certo livello di tracciabilità dei flussi di denaro (incassi e pagamenti) come il bonifico bancario, l’assegno o la carta di credito, o al limite di “spezzare” il pagamento per un importo in contanti (sempre inferiore ad Euro 2.500) e per la rimanente parte con uno dei mezzi come quelli sopra indicati.

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