Le novità normative I.V.A. in vigore dal primo gennaio 2010 introdotte dall’attuazione delle Direttive CEE n.8, 9 e 117 del 2008, non modificano il trattamento dei servizi alberghieri e di ristorazione ai fini della stessa imposta. Infatti, gli stessi servizi (previsti rispettivamente dal comma 1/a e 1/c del nuovo articolo 7 quater del DPR 633/72) rappresentano un’eccezione alla nuova regola della rilevanza territoriale in base al Paese del committente. I servizi alberghieri, infatti, vengono assimilati a servizi relativi a beni immobili e sono rilevanti nel paese dove si trova l’immobile (l’albergo), i servizi di ristorazione rilevano nel luogo di materiale esecuzione. Di conseguenza, le prestazioni alberghiere continueranno a risultare rilevanti in Italia solo nel caso in cui l’immobile (struttura alberghiera) si trovi in territorio nazionale, quelle di ristorazione si considerano tassabili in Italia solo quando materialmente eseguite nel territorio dello Stato.
Tuttavia, le novità normative I.V.A. di cui sopra, hanno modificato la disciplina in tema di richiesta di rimborso dell’imposta assolta, esclusivamente in altri stati comunitari, da soggetti passivi residenti in Italia. Di conseguenza, nel caso in cui il contribuente ritenga di voler richiedere a rimborso l’I.V.A. assolta su tali servizi in ambito CEE, non gli resterà che valutare l’opportunità di procedere con la richiesta di rimborso, in base alle nuove disposizioni dettate dal novellato articolo 38-bis1 D.P.R. n. 633/72.
Stando alla nuova normativa, il soggetto residente dovrà inoltrare in via esclusivamente telematica la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate italiana la quale, previa effettuazione di alcune verifiche, procederà all’inoltro della richiesta allo Stato competente, oppure notificherà al diretto interessato provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro. Ai sensi della direttiva n. 2008/9/CE, lo Stato membro di rimborso sarà tenuto a notificare (con mezzi elettronici) la data in cui gli è pervenuta la richiesta, ed entro quattro mesi dall’avvenuta ricezione, la propria decisione in merito al rimborso o al diniego (articolo 19 Direttiva). Tale termine potrà subire un ulteriore motivato slittamento, ma il rimborso dovrà comunque avvenire entro 10 giorni dal momento del consenso. Tuttavia per l’attuazione di tale procedura si dovrà attendere uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.