L’assoggettamento ad I.V.A. e l’auto fatturazione dell’operazione in oggetto trovano fondamento proprio nelle nuove formulazioni degli articoli 7-bis (“Territorialità – cessioni di beni”) e 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72 (“Soggetti passivi”), in cui l’obbligo di procedere con l’auto fatturazione di un’operazione rilevante territorialmente nello Stato viene esteso anche all’acquisto di beni da soggetti non residenti, pur avendo gli stessi nominato un proprio rappresentante fiscale, o optato per l’identificazione diretta nel territorio italiano.
Senza dilungarci oltre sulla normativa fiscale vigente per i soggetti esteri, facciamo presente che il fornitore comunitario, grazie ad un particolare numero di seriazione (cod. 999 esposto nelle penultime tre cifre della partita I.V.A.), riesce ad evidenziare alla platea dei propri clienti la natura di soggetto non residente direttamente identificato in Italia.
Questo dettaglio risulta di estrema importanza ai fini dell’inquadramento I.V.A. dell’operazione in questione rispetto al novellato articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72, in quanto la nuova formulazione normativa amplia notevolmente le fattispecie di applicazione dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), ricomprendendo anche quelle conseguenti ad operazioni di cessione effettuate in Italia da parte di soggetti non residenti (anche se identificati nel territorio dello Stato).
Di conseguenza, qualora ci si trovi, come in questo caso, nell’ipotesi di una cessione di beni comunitari o nazionali “già fisicamente presenti” nel territorio dello Stato, e l’operazione venga posta in essere da un soggetto non residente comunitario (anche se identificato in Italia), allora il debitore d’imposta sarà l’acquirente nazionale dei beni, il quale dovrà emettere autofattura, soggetta ad I.V.A. in base ad aliquota propria, in un unico esemplare, provvedendone alla registrazione tanto nel registro I.V.A. acquisti, quanto in quello delle vendite. Riteniamo in questo caso di procedere all’auto fatturazione e non all’integrazione della fattura, pur trattandosi di fornitore comunitario, perché la circolare n.12 del 12/03/2010 prevede la possibilità d’integrazione solo nei casi di prestazioni di servizi “generici” ex art.7-ter D.P.R. n. 633/72.