Quesiti e approfondimenti

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Nota credito fattura telefono cellulare

Prima di procedere oltre, è bene precisare che, da un punto di vista IVA, per il cessionario (la società istante il quesito), ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 633/72, il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (con riferimento all’art. 6 del D.P.R. 633/72) previa registrazione della fattura o del documento di acquisto nell’apposito registro di cui all’art 25 D.P.R. 633/72. Ai sensi dell’art. 25, nel registro degli acquisti vanno annotate le fatture ricevute relative ai beni e ai servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, prima della liquidazione periodica ovvero della dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta. Requisito indispensabile per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA è quindi che la fattura sia stata preventivamente annotata nel registro degli acquisti. Dal punto di vista temporale, l’art. 19 dispone che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni acquistati può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

 

Di conseguenza, alla luce della linea di principio appena illustrata è evidente che, benché fosse già nelle intenzioni della società “restituire” il telefono, la fattura di acquisto doveva comunque essere registrata, e si doveva poi attendere l’emissione della nota di credito di cui all’art. 26 D.P.R. n. 633/72. Alternativamente, poiché l’acquisto ed il diritto di recesso confluiscono temporalmente nella liquidazione di febbraio 2012, al più si poteva registrare la fattura considerando l’IVA indetraibile per mancanza d’inerenza nell’attività d’impresa (restituzione del telefono), ma non certo omettere “in toto” la registrazione.

Pertanto, benché in ritardo rispetto all’ordinario operare, ma pur sempre entro i termini di cui all’art. 19 D.P.R. n. 633/72 si consiglia, a fini IVA, di registrare comunque la fattura di acquisto e la relativa nota di credito facendo confluire i due documenti nella liquidazione IVA di febbraio 2013.

Diversamente, poiché a livello di registro cespiti, il bene è rimasto nella disposizione della società solo per qualche giorno ma senza procedere con il relativo utilizzo, si condivide appieno la scelta di non far transitare nulla nel registro cespiti, ma al più di procedere con una registrazione del tipo:

 

               D      Costo   XY

                                   A          Costo   XY

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