Ci è stato chiesto di verificare il trattamento fiscale, in capo all’azienda noleggiatrice, nell’ipotesi di noleggio “a lungo termine” (per un periodo superiore a 30 giorni) di un’autovettura acquisita da un soggetto passivo IVA, residente all’interno della Comunità Europea.
Dal punto di vista IVA, la prestazione di locazione e noleggio di mezzi di trasporto a “lungo termine”, quando resa nei confronti di soggetti passivi IVA, rientra tra i cd. servizi “generici” ex art. 7-ter, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972.
Sulla base dei principi ivi contenuti, il luogo di tassazione ai fini IVA della prestazione in oggetto è il Paese in cui è stabilito il committente o destinatario del servizio. Nel caso in commento, l’impresa noleggiatrice è italiana, dunque, soggetto passivo d’imposta nel territorio italiano e, di conseguenza, la stessa dovrà assolvere i relativi adempimenti IVA nelle modalità ordinarie.
Nello specifico, l’azienda dovrà integrare con l’IVA la fattura estera del fornitore tedesco e registrare quest’ultima, sia nel registro IVA vendite che nel registro IVA acquisti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 31/1993, tenendo presente che la detrazione dell’IVA è ammessa in misura pari al 40% della stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19-bis1, co. 1, lett. c) del D.P.R. 633/1972. Tale prestazione di servizi dovrà inoltre essere indicata nell’elenco riepilogativo Intrastat servizi.
Per completezza, evidenziamo che in caso di noleggio a breve termine, ossia per una durata non superiore a 30 giorni, la disciplina IVA applicabile potrebbe risultare differente in quanto la localizzazione dell’operazione, con il conseguente assoggettamento ad IVA della medesima, va verificata sulla base del luogo di messa a disposizione del bene e del relativo utilizzo.
Dal punto di vista delle imposte dirette, i canoni di noleggio in oggetto seguono le regole ordinarie. Ai sensi dell’art. 164, co. 1, lett. b) del TUIR, la deducibilità degli stessi è pertanto soggetta a due limiti: i) il limite percentuale del 20%; ii) il limite sul canone di noleggio pari complessivamente a Euro 3.615,20, trattandosi di autovettura che non è stata oggetto di assegnazione in capo al dipendente.
Precisiamo che tale ultimo limite è fissato su base annua e pertanto lo stesso va ragguagliato ai giorni di durata del noleggio. Inoltre, si ricorda che in caso di cd. noleggio full service, ossia di contratto che prevede anche la fornitura di una serie di servizi accessori ulteriori legati alla gestione dell’auto locata, in aggiunta alla prestazione principale che consiste nella locazione dell’auto (es.: assicurazione, tassa di proprietà, manutenzione, sostituzione del veicoli in caso di guasto etc.), il predetto limite dei 3.615,20 Euro opera solo per il noleggio puro e non per le spese di gestione, che pertanto sono deducibili senza alcun tetto di spesa. Tuttavia, è necessario che i costi di noleggio e i costi di gestione siano esposti in fattura separatamente (Circolare del 10/02/1998, n. 48/E – Min. Finanze). In caso contrario, anche le spese di gestione concorrono al raggiungimento del limite di spesa fiscalmente riconosciuto.
Dal punto di vista della deducibilità del costo ai fini IRAP, i canoni di noleggio in oggetto seguono le regole ordinarie. Gli stessi pertanto sono integralmente deducibili.