Quesiti e approfondimenti

Liquidazione ditta individuale e comunione ereditaria

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: Muore un imprenditore individuale. Gli eredi che hanno deciso di non proseguire l’attività e di liquidare l’impresa conservano la stessa P.I. del De Cuius. Data la complessità del patrimonio, la liquidazione durerà presumibilmente più anni. Si chiede, ai fini delle imposte dirette, come va dichiarato il reddito d’impresa che si consegue nei singoli esercizi successivi alla data del decesso, fino alla chiusura della liquidazione. Quale sia cioè il modello di dichiarazione dei redditi che utilizza la comunione ereditaria, considerando che non ha un codice fiscale proprio e quindi non è stato possibile procedere alla dichiarazione SP, e quale il quadro del modello redditi dei singoli eredi, nonché i relativi righi.

R: Dalle informazioni fornite nel quesito in oggetto, si ritiene che entro 30 giorni dalla morte dell’imprenditore individuale, gli eredi che non intendono dar seguito all’attività d’impresa devono presentare all’Agenzia delle Entrate, la “dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA”, compilando nel modello AA9/12, il quadro D con l’indicazione del codice di carica 7. Inoltre, dal momento che gli eredi non cessano contestualmente l’attività per effetto della liquidazione dell’azienda, dovrà essere barrata nel quadro A la casella 2 “variazione dati” (in particolare, dovrà essere riportata pure la partita IVA dell’imprenditore individuale deceduto e come data di variazione quella del decesso; in tal modo, la partita IVA del “de cuius” rimane valida senza l’attribuzione di una nuova partita IVA). Per quanto concerne la presentazione dei dichiarativi fiscali, si precisa che è necessario presentare il Modello Redditi PF del “de cuius” da parte degli eredi (tale adempimento può essere effettuato solamente da uno di essi) con l’indicazione dei dati anagrafici e del reddito maturato dal contribuente deceduto dal primo giorno del periodo d’imposta alla data del decesso, unitamente alle generalità della persona che presenta il dichiarativo che sarà firmato dall’erede. Come chiarito dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (“call center”), la comunione ereditaria dovrà, per il periodo decorrente dalla data del decesso (apertura della liquidazione), compilare il Modello Redditi SP con l’indicazione della partita IVA del “de cuius” e del relativo stato di liquidazione: infatti, la comunione ereditaria, pur conservando la stessa partita IVA del contribuente defunto, è assimilata ad una SNC e, pertanto, nel frontespizio del Modello Redditi SP sarà da indicare il codice di classificazione della natura giuridica n. “24”. Infine, il reddito d’impresa attribuito dalla comunione ereditaria ad ogni erede dovrà essere indicato da ciascuno di essi nel corrispondente quadro RH del proprio Modello Redditi PF.

 

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