D: L’inefficacia del pignoramento ai sensi del primo comma dell’art. 53 DPR 602/73, nel caso di beni mobili non soggetti a registrazione in pubblici registri, reintegra il debitore pignorato nella piena disponibilità dei suoi beni ipso facto, oppure si rende necessario ricorrere al giudice dell’esecuzione?
R: Sebbene il pignoramento abbia perso di efficacia ai sensi dell’art 53, 1 comma DPR 602/1973, essendo trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto, e quindi ipso facto il contribuente può rientrare nella piena disponibilità del bene, si consiglia comunque prudenzialmente di ricorrere con istanza al giudice dell’esecuzione.
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