Quesiti e approfondimenti

Condividi:

L’inefficacia del pignoramento

D: L’inefficacia del pignoramento ai sensi del primo comma dell’art. 53 DPR 602/73, nel caso di beni mobili non soggetti a registrazione in pubblici registri, reintegra il debitore pignorato nella piena disponibilità dei suoi beni ipso facto, oppure si rende necessario ricorrere al giudice dell’esecuzione?

R: Sebbene il pignoramento abbia perso di efficacia ai sensi dell’art 53, 1 comma DPR 602/1973, essendo trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto, e quindi ipso facto il contribuente può rientrare nella piena disponibilità del bene, si consiglia comunque prudenzialmente di ricorrere con istanza al giudice dell’esecuzione.

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@admassociati.it

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it