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Liberalità a dipendente in occasione di matrimonio

Con l’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 è stato abrogato il disposto di cui all’articolo 51, comma 2. lett. b) T.U.I.R., che prevedeva la non tassabilità in capo al beneficario delle erogazioni liberali ricevute dall’azienda in occasione di “festività o ricorrenze”, qualora le stesse fossero concesse alla generalità, o a categorie, di dipendenti in misura non superiore ad Euro 258,23 (vecchio mezzo milione di Lire) nel periodo d’imposta. Di conseguenza, alla luce della nuova introduzione normativa, tutte le liberalità, a qualsiasi titolo erogate ai dipendenti, sono imponibili nei loro confronti (articolo 51, comma 1 T.U.I.R.).

Tali somme costituendo reddito di lavoro dipendente sono totalmente deducibili per l’azienda ai fini IRES e non deducibili ai fini IRAP.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto contabile questa tipologia di spesa dovrà essere inserita nella sezione B.9. di conto economico (costi del personale), tra gli “altri costi dipendenti”, in un conto rubricato “erogazioni liberali e sussidi occasionali”.

 

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