Quesiti e approfondimenti

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Risorse umane: le novità del mese

Credito d’imposta a favore dei datori di volontari di protezione civile

Ai datori di lavoro, che ne facciano richiesta, spetta il rimborso degli emolumenti versati ai lavoratori legittimamente impegnati come volontari nelle attività di protezione civile, prevedendo che i suddetti rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti come credito d’imposta, a richiesta del datore di lavoro. In tale ultima ipotesi, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 utilizzando il codice tributo di nuova istituzione “6898″.

Verifica dei requisiti per lo sgravio contributivo

L’aggiornamento del sistema di utility permette ai datori di lavoro di verificare la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto per il quale si richiede di fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2018. Rimane onere del datore farsi rilasciare dal lavoratore la certificazione scritta comprovante la veridicità delle informazioni.

Nuove modalità di presentazione delle domande di ANF: istruzioni

L’INPS fornisce le istruzioni operative necessarie alla gestione degli Assegni al Nucleo Familiare alla luce delle nuove modalità di presentazione delle richieste. Inoltre, viene chiarito che a partire dalle denunce contributive di luglio 2019 viene meno la necessità di inviare i flussi di regolarizzazione per la gestione di importi di ANF arretrati superiori a 3.000 euro.

Congedo di maternità esclusivamente dopo il parto: indicazioni

Dal 1° gennaio 2019, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo), alla lavoratrice è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso. Si ricorda che le lavoratrici possono esercitare la predetta opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto.

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