Sempre più aziende, nell’ambito delle proprie strategie aziendali, sono solite dar luogo ad eventi che coinvolgano la propria clientela allo scopo di consolidare o ampliare il proprio network commerciale, potenziando così il proprio business.
Alcune aziende optano per l’offerta, a titolo gratuito, nei confronti dei propri clienti effettivi o potenziali, di viaggi organizzati. Questi si configurano come un vero e proprio investimento da parte dell’azienda, qualora nell’ambito di tali occasioni venga posto un focus sui propri prodotti, tramite dimostrazioni o presentazioni, in un contesto di condivisione che si presti a rafforzare l’interesse commerciale degli interlocutori coinvolti.
Tuttavia, nel contesto emergenziale che ha investito anche il nostro sistema economico, molte di queste aziende acquirenti pacchetti di viaggio si sono viste costrette a sospendere tali iniziative a causa delle restrizioni imposte dagli Stati.
In tali occasioni, può accadere che la “casa madre” per conto della quale l’azienda opera, decida di sollevarla dall’onere sostenuto rimborsando integralmente la spesa. Lo scopo del presente contributo è quello di individuare, in questo caso particolare, il trattamento fiscale che tale operazione comporta. In particolare, con riferimento all’azienda acquirente, è necessario definire, da un lato, la corretta deducibilità della spesa sostenuta e, dall’altro, la tassazione del provento dato dal rimborso del costo.
Quanto al rimborso della spesa da parte della casa madre, si deve precisare che tale operazione non rientra nel campo d’applicazione dell’IVA, non trattandosi di vendita di beni o prestazioni di servizi. Pertanto, in mancanza del requisito oggettivo di cui all’art. 1 DPR 633/72, tale operazione non è soggetta ad obbligo di fatturazione, tuttavia può essere fatturata come operazione “fuori campo IVA” soggetta a imposta di bollo.
Quanto alla deducibilità di tali spese in capo all’impresa acquirente il pacchetto, si riporta nel prosieguo il regime fiscale delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nel caso in cui le stesse siano sostenute in favore di clienti.
L’art 1, comma 5 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008, pubblicato sul sito della G.U. del 15 gennaio 2009, si è espresso chiaramente con riferimento alle spese per “ospitalità di clienti”, escludendole dal novero delle spese di rappresentanza.
La citata disposizione precisa che non costituiscono spese di rappresentanza le “spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasioni di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa”.
A tal proposito, la Circolare dell’Agenzia Entrate n. 34/E del 13 luglio 2009 ha precisato come il legislatore abbia voluto valorizzare il forte carattere “commerciale” di tali spese, seppur connotate dalla gratuità al pari delle spese di rappresentanza. Pertanto, in virtù della loro valenza commerciale, il legislatore ha disposto l’assimilazione di tali costi agli ordinari costi di produzione. La ragione di quanto affermato si rinviene nel fatto che le spese in oggetto sono strettamente correlate e funzionali alla produzione di ricavi tipici dell’attività dell’impresa ovvero, dirette a beneficio di soggetti attraverso i quali l’impresa consegue ricavi.
Requisito fondamentale è che le spese siano sostenute nell’ambito di determinati “contenitori commerciali” ovvero quegli eventi richiamati dalla stessa norma dell’art. 1, comma 5 del citato decreto. Si tratta di contesti nei quali dovranno essere esposti o valorizzati i beni e servizi offerti dall’impresa e che permettano l’incontro di soggetti diversi ma connotati da un forte interesse commerciale. Al fine di eventuali controlli da parte dell’Agenzia entrate, si raccomanda inoltre di conservare tutta la documentazione riguardante tali eventi, che possa provarne l’effettivo svolgimento e la funzione commerciale.
Pertanto, come chiarito anche dalla menzionata circolare, le suddette spese si considerano integralmente deducibili dal reddito d’impresa, ad eccezione di quelle relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per le quali permane la regola di cui all’art. 109, comma 5, TUIR ovvero la deducibilità al 75% del loro ammontare.
Infine, nel caso in cui il costo del viaggio venga rimborsato per contratto dalla “casa madre”, questo configura un contributo in conto esercizio tassato ex art.85 co.1 lett. g) del TUIR, e classificato separatamente nella voce A5 del conto economico.
Teresa Donofrio
Perla Ceccato