D: E’ legittima l’iscrizione a ruolo (non ancora notificata ma presente in ADER) dell’imposta indicata in un avviso di irregolarità, peraltro debitamente ed interamente contestata tramite autotutela inviata via pec, con allegazione di documentazione probatoria, cui non è stata fornita alcuna risposta?
R: Si ritiene che l’iscrizione a ruolo sia legittima. Infatti, se è pur vero che l’Agenzia delle Entrate, una volta esaminata l’istanza di autotutela, dovrebbe comunicarne l’esito al contribuente, ciò non sempre avviene nel concreto. Infatti, gli Enti non sempre forniscono un riscontro in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza, non essendo espressamente previsto alcun obbligo in tal senso. Inoltre, va rilevato che il mancato riscontro da parte dell’Agenzia non può in alcun modo valere come silenzio assenso e, a conferma di ciò, rileva altresì il fatto che l’istanza presentata dal contribuente non interrompe i termini per la proposizione del ricorso.
Pertanto, nel caso in cui si sia vicini allo scadere dei termini, senza al contempo aver ricevuto alcuna risposta in merito all’istanza in oggetto, il contribuente dovrebbe procedere al pagamento di quanto contestato o, in alternativa, alla presentazione del ricorso.
Tuttavia, nella fattispecie descritta, si consiglia di contattare l’Ente competente al fine di sollecitare una risposta. Infatti, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 37/1997, l’annullamento d’ufficio o la rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento è preclusa solo nel caso in cui, per i motivi su cui si basa l’atto, sia “intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria”.