Quesiti e approfondimenti

Condividi:

Intermediazione da soggetto greco – Regime I.V.A

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa I.V.A. 2010, ed in base alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 58/E/2009, anche con riferimento alle prestazioni di intermediazione ed agenzia si dovrà seguire il criterio della “committenza”, a nulla rilevando il luogo di esecuzione della prestazione, né tanto meno la nazionalità del prestatore.

Pertanto, come già accadeva in passato, il contribuente italiano è tenuto all’emissione di autofattura (o anche a semplice integrazione visto che il prestatore è soggetto comunitario) ai sensi del novellato articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72 al momento di effettuazione dell’operazione di servizio, e cioè come chiarito anche nella recentissima circolare n. 36/E/2010, al momento del pagamento del corrispettivo. Da quel momento, quindi, si avranno a disposizione 15 giorni per annotare la medesima autofattura (od originale integrato) nel registro delle vendite con riferimento alla data di emissione. Per assurdo, invece, l’imputazione della medesima fattura nel registro degli acquisti potrà avvenire al più entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione: in realtà, è bene che entrambe le registrazioni avvengano contemporaneamente.

Inoltre, per quanto riguarda la compilazione degli elenchi INRASTAT facciamo presente che, ai sensi della recentissima circolare n. 36/E/2010, al caso n. 25, viene specificato che la prestazione di intermediazione/agenzia dovrà essere riepilogata negli elenchi di periodo all’interno della sezione INTRA-quater, soltanto se resa in nome proprio dall’agente per conto del committente nazionale, configurandosi così come mandato senza rappresentanza.

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it