In particolare, stando a quanto disposto all’articolo 10 dell’AEC, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta, ed il preavviso sarà pari a cinque mesi per gli agenti operanti in forma monomandataria, termine che si riduce a tre mesi per i plurimandatari.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato, al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare (01/01 – 31/12) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
Lo stesso articolo continua più oltre statuendo che “… in caso di esonero di una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all’altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente (01/01 – 31/12) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati”.