Quesiti e approfondimenti

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Imposta di registro per contratti di comodato d’uso ad oggetto autovetture

Il quesito pone due problematiche da affrontare distintamente: il primo contratto (con Alfa S.r.l.) vede la risoluzione contrattuale in quanto i beni in comodato non sono più necessari alla comodataria. Il secondo contratto, con Beta S.r.l., richiede la modifica dell’oggetto del contrattuale.

Innanzitutto, è bene premettere che la registrazione di un contratto di comodato avente ad oggetto beni mobili redatto nella forma di scrittura privata non autenticata (come i casi prospettati), non è obbligatoria, salvo il caso d’uso del contratto, vale a dire l’utilizzazione del documento in sede amministrativa,  oppure quando l’atto è utilizzato per il deposito in cancelleria giudiziaria o presso le Amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali.

La registrazione di detto contratto pertanto è facoltativa e sconta l’imposta nel termine fisso di 168 euro, come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6/02/2001. Ne consegue che alla stessa conclusione bisogna giungere per le modifiche e le cessazioni dei contratti stessi.

In particolare, per quanto attiene la risoluzione del contratto non è richiesta la registrazione presso l’ufficio del registro di alcun atto formale (ciò ci è stato confermato sia dall’ operatore dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate che da call center della stessa che addirittura parlano d’impossibilità di registrazione); tuttavia, nella volontà di dare una data certa al momento risolutivo, è opportuno che su iniziativa del comodante (Gamma Spa) vi sia con il comodatario uno scambio di e-mail mediante posta certificata (pec sia del mittente che del destinatario), oppure una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si richieda la restituzione dei beni oggetto di comodato.

La forma per la richiesta potrebbe essere la seguente: “ Gamma S.p.a. comunica, stante l’accordo tra le parti, che il contratto di comodato d’uso in scrittura privata Rep. n. __ del___ si intende risolto a far data dal ricevimento della presente e richiede pertanto a Alfa S.r.l. la restituzione dei beni oggetto del contratto.”

E’ chiaro che la richiesta di restituzione dei beni dovrebbe avere data antecedente alla restituzione fisica dei beni, per coerenza temporale.

Stessa questione si pone con la modifica del contratto tra Gamma S.p.a. e Beta S.r.l., stando la non obbligatorietà della registrazione. Tuttavia se si decidesse per l’opportunità di registrazione delle modifiche contrattuali, la norma ne prevede espressamente la possibilità ed essa comporta il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa di 168,00 Euro.

La modifica contrattuale può avvenire mediante due modalità alternative, in particolare:

  • predisponendo in doppio originale un nuovo contratto che vada ad annullare il precedente, indicando tutti i riferimenti relativi al vecchio contratto che si intende annullare (soluzione consigliata);
  • redigendo in doppio originale un atto di modifica da presentare all’Agenzia delle Entrate, recante:

–      il riferimento del contratto da modificare;

–      gli articoli del contratto e le relative modifiche;

–      la volontà delle parti (firma del comodante e del comodatario).

Potendo così formalizzare a titolo esemplificativo:

“Le parti Gamma S.p.a. e Beta S.r.l. concordemente esprimono la volontà di apportare alla scrittura privata Rep. N. _____ del_______ le seguenti modifiche:

–        Art. 1:  le parole “_____________” vengono sostituite con le parole “______________”

Letto, confermato e sottoscritto.”

 

Rimane ferma anche in questo caso di modifiche, la possibilità di apporre esclusivamente data certa al tutto, tramite uno scambio di e-mail mediante posta certificata (pec sia del mittente che del destinatario), oppure tramite una lettera raccomandata, come detto sopra per la risoluzione.

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