In merito all’imponibilità I.V.A. di merce importata con procedura di sdoganamento, se la merce è stata sdoganata in un altro Stato UE, non si realizza un acquisto intracomunitario se il soggetto cedente non è titolare di partita I.V.A. comunitaria e, non ha nemmeno eletto in territorio comunitario, un proprio rappresentante fiscale.
Infatti, venendo a mancare uno dei presupposti essenziali dell’acquisto intracomunitario, si dovrà procedere con autofattura di cui all’articolo 17 D.P.R. n. 633/72 e l’operazione di acquisto non dovrà essere annotata nei modelli Intra di periodo.
Per quanto riguarda il calcolo dell’I.V.A., si deve fare riferimento al valore indicato nello spazio n. 46 della bolletta doganale (c.d. valore statistico) che, di solito, incorpora anche costi accessori che non sono esposti nella fattura del fornitore, ma che comunque concorrono alla determinazione della base imponibile.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, si fa presente che in caso di sdoganamento della merce presso un altro Stato UE in cui il fornitore extracomunitario risulti titolare di partita I.V.A. comunitaria, o abbia eletto proprio rappresentante fiscale, l’impianto impositivo precedentemente illustrato decade e l’operazione è configurabile come cessione intracomunitaria di beni.