Sul punto, ci troviamo di fronte ad una triangolazione extra-comunitaria, in quanto sono presenti contemporaneamente un operatore nazionale (Alfa S.p.a.), un operatore comunitario (Beta B.V.) ed un operatore extra-comunitario (Beta Inc.). Infatti, anche se la merce viene trasportata da un Paese comunitario (Olanda, in cui è stata sdoganata) ad un altro (Italia), l’operazione non ha status intracomunitario poiché il primo cessionario è extra – UE (U.S.A.). Quindi, in base a quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 Alfa S.p.A. dovrà adempiere agli obblighi I.V.A. mediante il meccanismo del reverse charge. L’operazione non si configura, quindi, come un’importazione perché la merce acquistata non è estera ma è comunitaria, o è stata immessa in libera pratica da un soggetto UE. Pertanto, a norma dell’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n.633/1972, l’acquisto è soggetto ad I.V.A. in Italia.
L’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 attualmente in vigore prevede, in caso di operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi residenti, dove il debitore di imposta risulta essere il destinatario, che quest’ultimo debba procedere all’assolvimento dell’I.V.A. mediante il meccanismo del reverse charge. In altre parole, il cessionario/committente italiano diventa l’obbligato agli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa I.V.A.
In pratica, Alfa S.p.A. dovrà:
- procedere alla conversione in Euro della fattura emessa in valuta estera. Il cambio applicato alla conversione sarà quello del giorno in cui l’operazione si considera effettuata, così come previsto dall’art. 13, comma 4, del D.P.R. n.633/1972, o in mancanza di ciò si applicherà il cambio del giorno antecedente più prossimo. Si ricorda, a tal fine, che per le cessioni di beni, l’art. 6 del D.P.R. n.633/1972 dispone che il momento di effettuazione dell’operazione deve rilevarsi nella consegna o nella spedizione del bene, salvo il caso in cui anteriormente a tale momento sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, nel qual caso rileverà quest’ultimo.
- emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972, la quale andrà registrata sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite, e computando la relativa imposta nella liquidazione periodica sia a debito che a credito. L’autofattura dovrà essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.633/1972, e nel caso in cui anteriormente alla consegna o spedizione del bene sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’autofattura dovrà essere emessa limitatamente all’importo pagato. L’annotazione dell’autofattura nel registro delle vendite (e quindi anche in quello degli acquisti) deve avvenire entro 15 giorni dalla data della stessa, con riferimento al mese di emissione del documento.
- trattandosi di operazione extra-comunitaria, non dovrà essere compilato alcun elenco riepilogativo INTRASTAT, e non essendo gli Stati Uniti o l’Olanda un paese a fiscalità privilegiata, l’operazione non dovrà essere riepilogata nella comunicazione Black-list.