Le caratteristiche del nuovo regime in vigore dal 2012
Il nuovo regime contabile richiama in toto la normativa degli ex “minimi” (commi 69-117 della Finanziaria 2008) prevedendo ulteriori condizioni:
Ø riguarda esclusivamente persone fisiche che
- iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;
Ø ha durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.
Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici:
Ø non aver esercitato un attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività;
Ø l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;
Ø in caso di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.
Poiché tali requisiti richiamano in parte quelli previsti per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive, valgono in proposito i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria.
Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i “minimi”, conferma le medesime agevolazioni per essi previste. In particolare:
- no addebito Iva su operazioni attive;
- no diritto alla detrazione su operazioni passive;
- obbligo di applicazione del reverse charge (acquisti intraUE, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell’Iva;
- esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni;
- obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;
- certificazione corrispettivi;
- obbligo intrastat;
- esonero elenchi cli-for, comunicazione operazioni black-list;
- determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;
- esclusione da studi di settore e parametri;
- esclusione da Irap.
La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire (e, nel caso, anche di quello delle neoattività), è l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%.
Vista l’esiguità della misura dell’imposta dovrà essere chiarito se trova applicazione (professionisti, agenti di commercio, ecc.) l’obbligo per i sostituti d’imposta di operare la ritenuta (va ricordato che tale obbligo sussisteva nel regime dei minimi ma non in quello delle neoattività).
Per stabilire le modalità attuative del nuovo regime è prevista l’emanazione di uno specifico provvedimento.