Quesiti e approfondimenti

Il regime dei nuovi contribuenti minimi

Le caratteristiche del nuovo regime in vigore dal 2012

Il nuovo regime contabile richiama in toto la normativa degli ex “minimi” (commi 69-117 della Finanziaria 2008) prevedendo ulteriori condizioni:

Ø        riguarda esclusivamente persone fisiche che

  • iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;

Ø        ha durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.

Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici:

Ø        non aver esercitato un attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività;

Ø        l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;

Ø        in caso di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.

Poiché tali requisiti richiamano in parte quelli previsti per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive, valgono in proposito i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria.

Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i “minimi”, conferma le medesime agevolazioni per essi previste. In particolare:

  • no addebito Iva su operazioni attive;
  • no diritto alla detrazione su operazioni passive;
  • obbligo di applicazione del reverse charge (acquisti intraUE, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell’Iva;
  • esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni;
  • obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;
  • certificazione corrispettivi;
  • obbligo intrastat;
  • esonero elenchi cli-for, comunicazione operazioni black-list;
  • determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa;
  • esclusione da studi di settore e parametri;
  • esclusione da Irap.

 

La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire (e, nel caso, anche di quello delle neoattività), è l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%.

Vista l’esiguità della misura dell’imposta dovrà essere chiarito se trova applicazione (professionisti, agenti di commercio, ecc.) l’obbligo per i sostituti d’imposta di operare la ritenuta (va ricordato che tale obbligo sussisteva nel regime dei minimi ma non in quello delle neoattività).

Per stabilire le modalità attuative del nuovo regime è prevista l’emanazione di uno specifico provvedimento.

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