Prima di procedere oltre, ci sembra opportuno aprire una piccola parentesi anche ai fini I.V.A. sottolineando che, indipendentemente dalle novità introdotte dalla normativa sui servizi, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. c) D.P.R. n. 633/72 (sostanzialmente confermato dal novellato articolo 7-quater D.P.R. n. 633/72), questo genere di prestazioni si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza ivi percorsa, e pertanto per i trasporti aerei assumono rilevanza soltanto quelli eseguiti nello spazio aereo italiano, per i quali sussiste l’obbligo dell’autofatturazione al momento del pagamento, anche nei casi in cui non siano imponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633/72, e solo per questa parte (la parte fuori campo non va autofatturata).
Da un punto di vista pratico, quindi, dovrete procedere con emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 633/72, ed in base ad una vecchia risoluzione ministeriale (n. 405778 del 1980), ribadita poi da una più recente del 1997, suddividere il valore della prestazione di trasporto in due tratte forfettarie: una relativa alla percorrenza all’interno dello spazio aereo italiano, e l’altra riferibile al tragitto internazionale.
In particolare, per ovviare alla difficoltà di determinare esattamente l’entità del trasporto eseguito nello spazio aereo italiano, le citate risoluzioni indicano che si debba procedere in maniera forfettaria, stabilendo che dovrà ritenersi come compiuto in Italia il 38% dell’intera tratta percorsa.
Come logica conseguenza di quanto affermato, pur nell’obbligo di emissione di autofattura avremo i seguenti richiami normativi:
a) “fuori campo I.V.A. secondo le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72” per il 62% dell’intera prestazione (pari ad Euro 4.526 nel vostro caso);
b) mentre “non imponibile I.V.A. secondo le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633/72” per il 38% relativo alla percorrenza nello spazio aereo italiano (pari ad Euro 2.774 nel vostro caso).
Infine, da un punto di vista contabile, il costo sarà classificabile tra le spese di servizi, di cui alla sezione B.7. di conto economico.