Quesiti e approfondimenti

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I.V.A. 2010: servizio smaltimento rifiuti per soggetti comunitari in territorio italiano

Anche in questa situazione riprendiamo e ribaltiamo il punto di vista di quanto illustrato nel precedente quesito. Non a caso infatti, con l’introduzione dell’articolo 44 della Direttiva n. 2008/8/CE è stata radicalmente mutata la disciplina I.V.A. applicabile nei confronti delle prestazioni di servizi, secondo cui dal criterio generale dell’imponibilità in base al luogo del prestatore, si passa alla tassazione nel Paese in cui è stabilito il cliente/committente.

 

Pertanto, essendo il contribuente italiano soggetto passivo d’imposta prestatore del servizio di smaltimento rifiuti per conto di soggetti comunitari (soggetto sloveno e maltese), ai sensi del novellato articolo 7-ter, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72, la prestazione sarà “fuori campo  I.V.A.” (dicitura da riportare in fattura con indicazione anche della norma citata), in quanto deficitaria dell’essenziale requisito di territorialità. Ribadiamo, quindi, che dal primo gennaio 2010 questo requisito deve essere verificato non rispetto al Paese di stabilimento del prestatore, ma con riferimento allo Stato del committente/cliente. Ad analoga conclusione potremmo giungere nel caso in cui il committente fosse un soggetto extracomunitario.

 

La nuova normativa prevede, inoltre, obblighi di monitoraggio in relazione alle prestazioni di servizi per verificare il corretto assolvimento dell’I.V.A. negli scambi comunitari, anche in relazione alle prestazioni di servizi.

Tale esigenza, pertanto, ha portato all’introduzione dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT di periodo) anche per quanto riguarda questa tipologia di prestazioni di servizi.

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