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I.V.A. 2010: servizi di trasporto ed intermediazione su acquisti

In particolare, prima di procedere oltre vogliamo sottolineare il fatto che le nuove disposizioni I.V.A. sono state introdotte in ambito intracomunitario ed extra comunitario principalmente con riferimento alle prestazioni di servizio, non coinvolgendo la “vecchia” normativa relativa agli acquisti e vendite intracomunitari ed extracomunitari di beni, che pertanto rimane invariata.

Per quanto riguarda i servizi, invece, con l’introduzione delle direttive CEE n. 8 e 117 del 2008 è stata radicalmente modificata la disciplina I.V.A. della territorialità, secondo cui dal criterio generale dell’imponibilità in base al luogo del prestatore, si passa alla tassazione nel Paese in cui è stabilito il cliente/committente, disciplinata dal novellato articolo 7-ter, comma 1 D.P.R. n. 633/72.

Procedendo con ordine avremo:

a) Fattura fornitore CEE (Slovacco) per trasporto in ambito comunitario di merce acquistata da operatore CEE.

Sino al 31/12/2009, a norma dell’articolo 46 D.L. n. 331/1993 era richiesta l’integrazione della fattura di acquisto per prestazioni di servizi intracomunitari. Adesso, invece, non esistendo più la categoria dei “servizi intracomunitari” (sono stati soppressi, infatti, i commi 4-bis, 5 e 6 dell’art.40, D.L. 331/1993), tali adempimenti sono stati a loro volta eliminati dalla previsione dell’art.46. Quindi, a partire dal 2010 anche ai servizi in ambito comunitario si rendono applicabili le regole generali della territorialità previste dagli articoli dal 7 al 7-septies del DPR 633/1972, per cui una determinata prestazione di servizi risulta territorialmente rilevante in Italia, se è resa da un prestatore non residente (soggetto comunitario o anche extracomunitario), ad un committente soggetto passivo italiano. In questo caso l’articolo 196 della Direttiva I.V.A. n. 2008/8/CE prevede che sia il committente soggetto passivo nazionale ad assolvere l’imposta, e ad osservare gli obblighi di fatturazione.

Tali adempimenti potranno essere rispettati con ricorso all’istituto del reverse charge mediante emissione di autofattura soggetta a I.V.A. di cui all’articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72 (dicitura da riportare nel documento con ulteriore esposizione del richiamo al novellato articolo 7-ter comma 1, lett. D.P.R. n. 633/72). L’emissione dell’autofattura con I.V.A. dovrà avvenire nello stesso giorno in cui l’operazione si considera effettuata, ossia al momento del pagamento del corrispettivo. L’annotazione dell’autofattura nel registro I.V.A. vendite dovrà avvenire nello stesso termine e con le stesse modalità previste per le ordinarie fatture emesse e la stessa cosa avverrà per l’annotazione nel registro degli acquisti. Precisiamo che l’annotazione delle autofatture nel registro delle fatture emesse può avvenire, per un maggior ordine, in un apposito registro sezionale, per poi essere riepilogate, ad ogni liquidazione nel registro principale.

Infine, sempre in base alle nuove disposizioni, l’operazione di trasporto dovrà essere riepilogata negli elenchi INRASTAT di periodo, all’interno della Sezione 3 dei nuovi modelli, rubricata “servizi ricevuti registrati nel periodo”.

b) Fatture per provvigioni agenti operatori CEE, su acquisti intracomunitari effettuati

In questo caso, la disciplina normativa introdotta ricalca quella precedentemente vigente (che già prevedeva l’assoggettamento ad I.V.A. nel paese del committente Italiano): in particolare, la prestazione è imponibile in Italia, paese del committente, e soggetta ad I.V.A. del 20% perché relativa all’acquisto di beni intracomunitari. Ai sensi del nuovo dispositivo si rende necessario procedere con emissione di autofattura secondo le modalità indicate al precedente punto a) assoggettando ad I.V.A. la prestazione. Si precisa che anche in questo caso, trattandosi di servizi resi a committenti passivi comunitari tenuti ad applicare il reverse charge, è necessario l’inserimento dell’operazione negli elenchi INTRASTAT di periodo.

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