Quesiti e approfondimenti

HUMAN RESOURCES: NEWS DI DICEMBRE

 

LAVORO AGILE: FINO AL 31 GENNAIO 2021 SI APPLICA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Legge n. 159 del 27 novembre 2020

Tra le varie misure di interesse per i datori e i lavoratori contenute nella legge di conversione del DL n. 125/2020, si segnala in particolare la proroga della procedura semplificata per lo smart working fino alla fine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 gennaio 2021.

FONDO NUOVE COMPETENZE (FNC): AGGIORNAMENTO DELLE FAQ

In data 2 dicembre 2020, l’ANPAL ha pubblicato sul proprio portale istituzionale un aggiornamento delle FAQ relative al “Fondo nuove competenze” (FNC), riguardante alcuni aspetti della presentazione delle istanze, del progetto formativo e dei costi finanziati. Si ricorda che i destinatari dei contributi finanziari sono i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DEL DECRETO AGOSTO: ISTRUZIONI OPERATIVE

Circolare INPS n. 133 del 24 novembre 2020     

Sono fornite le istruzioni operative per la fruizione degli incentivi per le assunzioni effettuate dal 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020

  • a tempo indeterminato, nella generalità dei settori ad esclusione di quello agricolo,
  • a tempo determinato o con contratto stagionale, limitatamente ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi dovuti all’INPS dal datore di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi, ovvero massimo 3 per le assunzioni a temine, e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. L’incentivo è fruibile dalle competenze di novembre 2020.

CONGEDO COVID-19 PER FIGLI IN QUARANTENA E IN DAD: ISTRUZIONI

Circolare INPS n. 132 del 20 novembre 2020     

L’INPS fornisce ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica ed extra-scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza con attivazione della didattica a distanza (DAD).

EMERSIONE DI RAPPORTI FI LAVORO IRREGOLARI: INDICAZIONI

Circolare Ministero dell’Interno n. 4623 del 17 novembre 2020    

Sono stati forniti chiarimenti sui seguenti aspetti della procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari disciplinata dal DL Rilancio:

  • documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore;
  •  
  • requisito reddituale del datore di lavoro e garanzia alloggiativa;
  • delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  •  
  • interruzione/mancata instaurazione del rapporto nelle more della procedura o all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico;
  •  
  • riapertura termini per errori di invio dell’istanza (dalle ore 9 del 25 novembre e fino alle ore 20 del 31 dicembre 2020).

L’ESONERO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’articolo 3 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un incentivo economico per i datori di lavoro che non fruiscono dei periodi di ammortizzatori sociali stabiliti dal medesimo decreto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Nel particolare, possono beneficiare dell’incentivo i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione del settore agricolo, che:

  • abbiano fruito, nel periodo di maggio-giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, previsti dal DL n. 18/2020;
  • non abbiano richiesto o non richiederanno i nuovi interventi di integrazione salariale previsti dall’art. 1 del Decreto Agosto, a meno che la domanda degli stessi non sia stata inviata entro il 14 agosto 2020 ovvero anche in data successiva, ma in questo caso solo in riferimento a periodi aventi avuto inizio in data antecedente il 13 luglio 2020.

MISURA DELL’INCENTIVO

L’importo massimo dell’agevolazione:

  • è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro calcolata sul doppio delle ore di ammortizzatori sociali fruite nei mesi di maggio e giugno 2020;
  • prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale.

Sono esclusi dall’aliquota contributiva con cui calcolare l’incentivo i premi e contributi versati all’INAIL, le aliquote a finanziamento del Fondo tesoreria INPS, dei fondi di solidarietà bilaterali, territoriali o di integrazione salariale (FIS), dei fondi interprofessionali per la formazione continua, nonché le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (sportivi, lavoratori dello spettacolo).

DOMANDA PREVENTIVA E FRUIZIONE

Il datore di lavoro che intende fruire dell’incentivo in esame è tenuto ad inviare all’INPS, mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, indicando:

  • il numero di ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola per la quale viene inoltrata la richiesta;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

L’incentivo può essere fruito a partire dal mese di agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, intendendo le competenze del mese di dicembre 2020, mediante conguaglio nel flusso Uniemens. In ogni caso, l’incentivo potrà essere fruito in un massimo di 4 mensilità e l’ammontare dell’esonero fruibile non potrà comunque superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nelle singole mensilità in cui si godrà l’incentivo, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista capienza.

La richiesta di assegnazione del codice autorizzazione deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva UniEmens relativa al primo periodo retributivo nel quale si intende recuperare l’incentivo.

 

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