Indennità lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni dell’INPS per le domande di riesame
Messaggio INPS n. 2535 del 22 giugno 2022
L’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di
riesame dell’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), in vigore dal 1° gennaio 2022.
Il termine per proporre riesame, da considerarsi non perentorio, è di 20 giorni.
All’istanza deve essere allegata la relativa documentazione attraverso l’apposita funzione disponibile nella medesima sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.
Bonus 200 euro
Messaggio INPS n. 2505 del 21 giugno 2022
In tema di bonus una tantum di luglio 2022 da 200 euro per i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che a termine, è intervenuto l’INPS a precisare che la retribuzione con riferimento alla quale i datori di lavoro devono corrispondere la suddetta indennità è quella di competenza del mese di luglio 2022, o in alternativa, in base alle previsioni dei CCNL, quella erogata a luglio, anche se di competenza di giugno 2022.
In ogni caso il rapporto di lavoro deve essere sussistente nel mese di luglio 2022.
Prestazione lavorativa in ambiente inquinato
Ordinanza Corte di Cassazione n. 19621 del 17 giugno 2022
Al lavoratore che vive temendo di ammalarsi perché svolge la prestazione lavorativa in un ambiente inquinato va riconosciuto il danno morale, qualora sia provata la compressione del suo diritto alla piena esplicazione dei gesti quotidiani.
Gli ermellini hanno precisato che, poiché nel caso di specie il lavoratore operava in un contesto in cui non è garantita la sicurezza, subisce una lesione dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione, che risulta autonoma rispetto al danno biologico.
Lavoratrice in maternità e indennità per le ferie non godute
Ordinanza Corte di Cassazione n. 19330 del 15 giugno 2022
Va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è determinata dal fatto che la lavoratrice versa in una situazione che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro.
Resta, invece, neutra la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione riguardo al caso di una lavoratrice che, a seguito delle dimissioni, aveva chiesto il pagamento dell’indennità delle ferie non godute nonostante avesse fruito del congedo obbligatorio per maternità fino alla data di cessazione del rapporto.
SERVIZIO DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE PRIVATE DEI DIPENDENTI
L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una Società che, al fine di sensibilizzare i propri dipendenti verso l’ambiente, ha deciso di incentivare il ricorso della mobilità elettrica, anche nell’ambito privato.
Si tratta di una Società che, da oltre dieci anni, fa della sostenibilità una “leva strategica di sviluppo”: ha effettuato investimenti per aumentare l’efficienza energetica, svolgendo altresì un attento lavoro di informazione e sensibilizzazione all’interno e all’esterno delle proprie aziende, dall’educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della sicurezza e della salute. Ha, inoltre, rinnovato il parco auto aziendale con automezzi elettrici o a tecnologia ibrida.
Nello specifico, tale Società intende offrire, attraverso la stipula di un accordo aziendale in fase di predisposizione, un servizio di ricarica gratuito per sei mesi a tutti i dipendenti che proveranno di aver acquistato auto elettriche.
La ricarica avverrebbe utilizzando principalmente l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici o, se ciò non fosse praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori.
Ciò posto, la Società chiede se il servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti assuma rilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Il parere dell’Agenzia
Nel caso in esame, il servizio di ricarica delle auto elettriche private, offerto dal datore di lavoro ai propri dipendenti, non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF.
Si determina l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente per il servizio di ricarica poiché risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste dall’articolo 51 del TUIR.
Più precisamente, il servizio offerto dalla Società:
- è messo a disposizione della generalità dei dipendenti;
- riguarda esclusivamente erogazioni in natura;
- persegue specifiche finalità educative, inserendosi nel più ampio quadro di interventi posti in essere dal Gruppo su temi legati alla cultura della sostenibilità.
Ciò premesso, il servizio può beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente.
Al fine di evitare abusi, l’Agenzia evidenzia che è necessario che tale servizio sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili.