INDICAZIONI SULLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
DI n. 9 del 20 giugno 2020 Circolare ML n. 11 del 1° luglio 2020
Il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni in merito alle modalità, nonché ai termini di accesso al trattamento di Cassa integrazione in
deroga, alla luce degli ultimi Decreti Legge emanati in materia e del Decreto dello stesso Ministero di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
BENEFICIARI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE: ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE
Circolare INPS n. 77 del 27 giugno 2020
L’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo all’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione.
L’agevolazione, introdotta dal 1° gennaio 2018, prevede il diritto per il datore di lavoro che assume tali lavoratori ad un esonero contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali, nel limite di 4.030 euro annui, per un periodo di 12 o 18 mesi, in funzione del contratto di assunzione. L’incentivo è fruibile a decorrere dalle competenze di giugno 2020.
NO AL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE FUMA DURANTE L’ORARIO DI LAVORO
Va considerato illegittimo, per mancanza di proporzionalità tra addebito e sanzione, il licenziamento di un dipendente sorpreso a fumare durante l’orario di lavoro. La legge statale che prevede il divieto di fumo negli ambienti chiusi va coordinata con il contratto collettivo applicato in azienda, il quale prevede la sanzione espulsiva solo qualora l’azione metta in pericolo le persone e gli impianti.
QUARANTENA PER COVID-19: GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA
Sono fornite le istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori che, alla luce delle previsioni del Decreto “Cura Italia”, hanno diritto al riconoscimento delle indennità di malattia per i periodi trascorsi in quarantena, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO VALE ANCHE PER L’INIDONEITÀ FISICA SOPRAVVENUTA
Viene chiarita la portata del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, introdotto dal Decreto “Cura Italia” e prorogato fino al 16 agosto 2020 dal Decreto “Rilancio” per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per l’Ispettorato l’intento è quello di impedire tutti i licenziamenti che rientrino nella classificazione del giustificato motivo oggettivo tra cui, quindi, anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione.
AL VIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE PER I LAVORATORI “FRAGILI”
Dal 1° luglio 2020 è disponibile nel portale dell’INAIL il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che consente ai datori di lavoro pubblici e privati di richiedere all’INAIL le visite mediche per i lavoratori “fragili”. La richiesta costa euro 50,85 a visita.
DIRITTO AL LAVORO AGILE PER I GENITORI CON ALMENO UN FIGLIO MINORE DI 14 ANNI
Fino al 31 luglio 2020 (data in cui termina lo stato di emergenza sanitaria), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza dell’accordo individuale, utilizzando eventualmente strumenti informatici di loro proprietà qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Lo prevede l’articolo 90 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d Decreto “Rilancio”).
In particolare, il suddetto articolo 90, in vigore dal 19 maggio 2020, stabilisce che:
“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. (…).”
Preme evidenziare che il diritto al lavoro agile viene riconosciuto, ai lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, solo se:
- nel nucleo familiare l’altro genitore non sia
- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o
- non lavoratore;
- l’attività lavorativa sia compatibile con tale forma organizzativa.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
In deroga alle regole generali ed al fine di agevolare l’operato delle aziende in questa particolare situazione di emergenza sanitaria, il ricorso al lavoro agile può avvenire, come sopra anticipato, anche in assenza dell’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore interessato.
Resta fermo, tuttavia, il rispetto dell’obbligo informativo previsto dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017 ai sensi del quale il datore di lavoro, al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile, è tenuto a consegnare al dipendente interessato ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Per adempiere al predetto obbligo i datori di lavoro possano utilizzare, in via telematica, l’“Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” disponibile sul portale dell’INAIL.
Preme evidenziare, inoltre, che i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando l’apposita procedura disponibile sul portale lavoro.gov.it.