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GREEN PASS E TAMPONI COVID IN AZIENDA: DEDUCIBILITÀ DELLA SPESA PER IL DATORE DI LAVORO E IMPONIBILITÀ IN CAPO AL DIPENDENTE

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è obbligatorio il Green pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Tale certificato è rilasciato a seguito:

  • Della vaccinazione contro il coronavirus;
  • Di un tampone (test molecolare o a uno antigenico rapido) che risulti con esito negativo;
  • Dell’ottenimento di un certificato di guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti.

Si pone dunque un tema di deducibilità del costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dei tamponi ai dipendenti che non intendano vaccinarsi, nel caso in cui volontariamente l’impresa decida di offrire tale servizio alla generalità dei dipendenti o ad alcuni di essi, e di imponibilità in capo al dipendente.

L’azienda, infatti, non ha alcun obbligo di sostenere in luogo del dipendente il costo dei tamponi necessari per ottenere il certificato verde, ma potrebbe scegliere di concedere e finanziare tale spesa per evitare il rallentamento dei propri processi produttivi.

Dal punto di vista del datore di lavoro riteniamo che vi siano due possibili situazioni da valutare per determinare la deducibilità del costo:

  • Se il servizio è offerto volontariamente a tutti i dipendenti che non hanno il Green pass, perché non vaccinati o che non sono in possesso di un certificato di guarigione, la spesa rientra in quelle previste dall’articolo 100 comma 1 del TUIR, per la generalità o categorie di dipendenti e sarà dunque deducibile dal reddito per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente;
  • Se il servizio è offerto solo ad un determinato dipendente la spesa rientra nelle liberalità ai dipendenti, le quali sono totalmente deducibili per il datore ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, primo comma, ma che, per non essere tassati come redditi in capo al dipendente, devono rimanere nel limite dei 516,46 € annui (come elevato dal decreto sostegni per l’anno 2021), ai sensi del comma 3 dell’art. 51 del TUIR.

In entrambi i casi, sottolineiamo che, per poter procedere alla deduzione del costo sostenuto per i tamponi, il dipendente non deve rientrare nel rapporto economico del pagamento della prestazione, ma questa deve essere sostenuta e pagata direttamente dal datore di lavoro; vi dovrà essere, pertanto, una fattura intestata al datore di lavoro con pagamento, effettuato direttamente dallo stesso, tramite cassa o banca.

Dal punto di vista del dipendente, in entrambi i casi prospettati, la spesa sostenuta dal datore di lavoro non sarà imponibile in capo ad esso. Nel primo caso, in base a quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f) i costi sostenuti dal datore di lavoro “volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordi di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100” non concorrono a formare il reddito del dipendente; nello specifico si tratta delle spese sostenute per finalità di educazione, istruzione, assistenza sociale, sanitaria e culto.

Nel secondo caso, invece, ai sensi dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo si imposta a euro 516,46 (come previso del Decreto Sostegni per il 2021); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”. In questa fattispecie, dunque, il costo dei tamponi sostenuti dal datore di lavoro non farà reddito per il dipendente nel caso in cui il totale del valore annuo dei beni e servizi prestati risulti inferiore a 516,46€.

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