Quesiti e approfondimenti

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GLI UPDATES DEL SETTORE HR

Approvato il Decreto “Sostegni bis”

Consiglio dei Ministri Comunicato stampa del 20 maggio 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 20 maggio 2021 il Decreto “Sostegni bis”, che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Gli interventi previsti si articolano su 7 linee di azione principali: sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese; tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; misure di carattere settoriale.

Stipula di un ulteriore contratto a termine in deroga assistita esclusa in caso di diverso inquadramento

Nota INL n. 804 del 19 maggio 2021

L’INL è intervenuto per fornire chiarimenti riguardo la successione di rapporti a tempo determinato tra le stesse parti e l’eventuale stipula di un ulteriore contratto in deroga assistita. Si precisa che non risulta necessario ricorrere alla procedura della deroga assistita presso l’ITL nelle ipotesi di instaurazione di un rapporto ex novo con cambiamento dell’inquadramento (di livello e di categoria legale), rispetto ai contratti a termine già intercorsi tra le parti.

Vaccinazioni COVID-19 in azienda: priorità e modalità operative

Documento tecnico operativo INAIL del 12 maggio 2021

È online il “Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-COV2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, elaborato e sottoscritto, in data 12 maggio 2021, che fornisce criteri di priorità e modalità operative per la somministrazione dei vaccini anti-COVID-19 in azienda.

Proroga/rinnovo contratti a termine in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali per COVID-19

Nota INL n. 762 del 12 maggio 2021

In deroga al divieto di stipula di contratti a tempo determinato in unità produttive interessate da una sospensione dell’attività lavorativa o da una riduzione dell’orario di lavoro in regime di CIG, una disposizione del DL Cura Italia consente alle aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale per COVID-19 la possibilità di proroga/rinnovo dei rapporti a termine in essere, anche in somministrazione. Tale previsione ha validità anche nei confronti dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per effetto di provvedimenti successivi.

Imponibile il rimborso forfait delle spese sostenute per smart working

Risposta ad interpello AE n. 328 dell’11 maggio 2021

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, le somme rimborsate da una società ai propri dipendenti in smart working sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili.

Raddoppio Della Soglia Di Esenzione Dei Fringe Benefits Anche Per Il 2021

Nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni (Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41).

In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) è stato inserito il nuovo art. 6-quinquies che dispone, anche per il periodo d’imposta 2021, l’aumento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Si tratta del limite di esenzione che trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano in tale previsione e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021, si segnalano:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,
  • i generi in natura prodotti dall’azienda,
  • l’auto concessa ad uso promiscuo,
  • l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato,
  • i prestiti aziendali,
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

Per i lavoratori in forza, si rende necessario l’adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.

Per i lavoratori cessati prima del 22 maggio 2021 (data di entrata in vigore della conversione in legge del DL n. 41/2021), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata.

Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 516,46, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi.

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