D: Il contribuente ci chiede come comportarsi e quali siano le sanzioni applicabili in relazione alle seguenti fatture di acquisto non inviate allo SDI entro i termini:
- Fattura in reverse charge interno relativa a manutenzioni su un’immobile
- Autofattura per acquisto servizi fuori UE
- Fattura per acquisto servizi UE
- Fattura per acquisto beni UE
R: L’attività di manutenzione su beni immobili rientra nel campo di applicazione del reverse charge interno (all’art. 17 d.p.r. 633/72). Per tali operazioni la fattura viene emessa senza addebito d’imposta dal prestatore del servizio e deve poi essere integrata dal committente entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro i 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Nel caso concreto quindi se la società ha rispettato questi termini nella registrazione della fattura e nell’annotazione della relativa imposta nei registri IVA vendite e acquisti non è applicabile alcuna sanzione.
Infatti, per questa tipologia di operazioni non c’è alcun obbligo comunicativo verso l’Agenzia delle entrate in quanto l’integrazione elettronica non è un obbligo ma una facoltà. Questo è confermato dalla “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (versione 1.8 del 30.09.2022) secondo cui il committente “alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa”. L’unica conseguenza è che non sarà possibile beneficiare della conservazione sostitutiva e l’operazione non apparirà delle bozze dei registri IVA elaborate dall’Agenzia.
È quindi consigliabile non procedere con l’invio allo SDI, gestire analogicamente la fattura conservandola stampata su carta e opportunamente integrata. Al contrario un eventuale invio tardivo dell’integrazione elettronica allo SDI corrisponderebbe ad un’applicazione tardiva del reverse charge ed incorrerebbe nelle sanzioni maggiorate dell’art. 6 c 9-bis del d.lgs. 471/97 (sanzione amministrativa tra 500 euro e 20.000 euro, comunque riducibile con l’istituto del ravvedimento operoso).
Per quanto riguarda le operazioni effettuate da o nei confronti dei soggetti esteri, le stesse sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal d. lgs. 127/2015.
Più precisamente l’autofattura per l’acquisto dei servizi fuori UE e l’integrazione per l’acquisto di beni e servizi UE possono continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica. Tuttavia, per tali operazioni vige l’obbligo di trasmissione dei dati allo SDI ai fini dell’esterometro entro 15 mese successivo alla recezione della fattura (ovviamente tale comunicazione non è richiesta per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, emessa o ricevuta una fattura elettronica e per le operazioni di importo inferiore ai 5.000 euro relative ad acquisti non territorialmente rilevanti, art. 1 c 3 del d.lgs. 127/2015).
Se questo invio allo SDI ai fini dell’esterometro non avviene si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (art. 11, c 2-quater d.lgs. 471/97). La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite. La sanzione comunque è riducibile con l’istituto del ravvedimento operoso.
Per completezza si sottolinea che le sanzioni per il mancato invio allo SDI di fatture che ricadono nell’obbligo di fatturazione elettronica (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti stabiliti in Italia) sono decisamente più elevate. A titolo esemplificativo la sanzione per la tardiva emissione della fattura elettronica è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo; si rimanda all’art. 6 c 1 d.lgs. 471/1997 per un’analisi completa.
Teresa Donofrio
Debora Bertolini