Quesiti e approfondimenti

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GIUGNO: GLI AGGIORNAMENTI DELL’AREA HR

Conversione in legge del “Decreto Liquidità”: misure da parte del datore per il rischio contagio da COVID-19

Legge n. 40 del 5 giugno 2020, art. 29-bis (G.U. n. 143 del 6 giugno 2020)

Viene stabilito che, ai fini del rispetto dell’obbligo di adozione delle misure a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, i datori di lavoro devono applicare le prescrizioni contenute nel Protocollo 24 aprile 2020 per il contrasto al virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e negli altri protocolli e linee guida delle regioni o della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Qualora non trovino applicazione tali prescrizioni, assumono rilievo le misure di cui ai protocolli o accordi di settore.

Emersione del lavoro nero dopo il “Decreto Rilancio”

Decreto Legge n. 34/2020, art. 103 Ministero Interno, Decreto 27 maggio 2020 e Circolari 30 maggio 2020 Circolare INPS n. 68 del 31/05/2020 Risoluzione AE n. 27 del 29/05/2020

Al datore è consentito presentare istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. Le istruzioni operative riguardo i settori di attività coinvolti, i lavoratori interessati, le modalità di presentazione di tale domanda, il suo contenuto e la relativa procedura di emersione sono state fornite dal Ministero dell’Interno e dall’INPS. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha istituito i codici tributo per il versamento dei contributi forfettari mediante modello F24.

“Decreto Rilancio”: diritto al lavoro agile per i genitori con almeno un figlio minore di 14 anni

DL 34 del 19 maggio 2020, art. 90

I genitori lavoratori dipendenti settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a prestare l’attività lavorativa in modalità agile fino al termine dello stato di emergenza (attualmente previsto per il 31 luglio 2020), anche in assenza dell’accordo individuale. Il diritto al lavoro agile è riconosciuto, ai suddetti lavoratori, solo se nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o non lavoratore.

“Decreto Rilancio”: proroga del divieto di licenziamento

DL n. 34 del 19 maggio 2020, art. 80

Per il periodo di 5 mesi a decorrere dal 17 marzo è previsto:

  • il divieto di instaurare o proseguire procedure di licenziamento collettivo;
  • il divieto di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati;
  • la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.

“Decreto Rilancio”: proroga obblighi in tema di collocamento obbligatorio

DL n. 34 del 19 maggio 2020, art. 76

Viene sospeso fino al 16 luglio 2020 l’obbligo per le aziende di assumere la quota prevista di lavoratori iscritti alle categorie protette.

Incremento dei permessi legge 104 per maggio e giugno 2020

L’articolo 73 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto “Rilancio) ha stabilito che:

  • il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 (pari a 3)
  • è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive) da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.

Di conseguenza, analogamente a quanto avvenuto nei mesi di marzo e aprile 2020, i lavoratori dipendenti possono godere complessivamente, anche tra maggio e giugno 2020, di 18 giornate di permesso retribuito di cui alla Legge n. 104/1992.

Più precisamente, ai lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, che assistono una persona con handicap in situazione di gravità e a quelli a cui è stata riconosciuta una disabilità grave spettano, complessivamente per i mesi di maggio e giugno 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperti da contribuzione figurativa, così articolati:

  • 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di maggio 2020;
  • 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di giugno 2020;
  • ulteriori 12 giornate da fruire nell’arco dei predetti due mesi (maggio e giugno 2020).

Per quanto riguarda le modalità di richiesta si precisa che:

  • il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi della Legge n. 104/1992 con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno 2020 non deve presentare una nuova domanda all’INPS , in quanto si considera valido il provvedimento di autorizzazione già emesso;
  • il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve invece presentare domanda all’INPS con le consuete modalità.

Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso dall’Istituto sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione, nei mesi di maggio e giugno 2020, delle 12 giornate aggiuntive potrà avvenire solo successivamente alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (quindi lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato) è necessario presentare all’Istituto una nuova domanda, con le consuete modalità, solo se non è già stata presentata un’istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili (maggio e giugno 2020).

Le 12 giornate aggiuntive previste per maggio e giugno 2020:

  • possono essere godute anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista;
  • possono essere fruite anche mediante frazionamento in permessi orari;
  • sono soggette alle regole generali di riproporzionamento dei permessi ordinari di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992.

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