Quesiti e approfondimenti

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Fornitura di servizi on-line da operatori intracomunitari

Premettiamo che, qualora l’acquisto del software e, quindi, del relativo programma di aggiornamento, avvenga tramite internet in assenza di un supporto fisico, questa deve essere sempre considerata come una prestazione di servizio. A tale conclusione si giunge partendo dalla definizione di “cessione di beni” e di “prestazione di servizi” data dalla Direttiva del Consiglio CE del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE. Infatti all’art.14 co.1 si legge “Costituisce  «cessione  di  beni»  il  trasferimento  del  potere  di disporre di un bene materiale come proprietario” e all’art. 24 co.1 “Si  considera  «prestazione  di  servizi»  ogni  operazione  che  non costituisce una cessione di beni”; inoltre all’art.25 co.1 si legge “Una prestazione di servizi può consistere, tra  l’altro,  in  una  delle operazioni seguenti: a) la cessione di beni immateriali, siano o  no  rappresentati  da  un titolo”.

Un simile riferimento alla definizione di cessione di beni immateriali, come i software, non esiste nella disciplina I.V.A. interna, tuttavia la loro assimilazione ad una prestazione di servizi, quando gli stessi vengono forniti via internet, è desumibile chiaramente dalla nota del Ministero delle finanze 20 agosto 1998 n. 1977/V/SD. Essa ha chiarito che “le forniture da Paesi terzi via Internet di ‘prodotti virtuali’ non devono essere assoggettate a formalità doganali né al pagamento dei relativi dazi, fermo restando l’obbligo per il soggetto d’imposta nazionale di emettere autofattura ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per l’assolvimento dell’IVA riguardante la prestazione di servizio che ha ricevuto dal prestatore estero”. In pratica l’Amministrazione finanziaria considera il servizio acquistato all’estero per via elettronica (tra cui i programmi standard) uno specifico servizio di fornitura elettronica rientrante nella vecchia deroga (al criterio generale del luogo del prestatore) di cui al richiamato ex art. 7, quarto comma lett. d) del D.P.R. n. 633/1972. La pronuncia, riguardante beni che già nel commercio convenzionale presentano una duplice connotazione in quanto possono essere considerati alternativamente beni o servizi secondo le loro caratteristiche intrinseche, fa riferimento alla fornitura via Internet di “beni virtuali”, intendendo con tale espressione “tutti quei prodotti che possono sia essere importati sotto forma di beni materiali che essere forniti in rete”. Dato che i “beni virtuali” sono considerati alla stregua di servizi, ne deriva che anche la trasmissione elettronica di “prodotti virtuali” effettuata tra operatori intracomunitari dovrà essere considerata una prestazione di servizi tassabile nel luogo del committente, indipendentemente dal contenuto standardizzato o personalizzato. Alla luce di tale nota ministeriale, e del riformulato art.7-ter D.P.R. 633/72, tali operazioni sono da considerare prestazioni di servizi imponibili in Italia, soggetti ad auto fatturazione o integrazione della fattura ex rinnovellato art.17 co.2 D.P.R. 633/72 (autoliquidazione dell’imposta o “reverse charge”). A questo punto infatti si precisa che, stando alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E/2010 al punto n. 3.2. (rubricato “integrazione fattura fornitori U.E.”), in ambito comunitario la prestazione di servizi continua ad essere documentata dal prestatore con fattura, ancorché si tratti di prestazioni “fuori campo I.V.A.”. Pertanto, nonostante la conferma contenuta nella formulazione del D.Lgs. n. 18/2010 (ove vi è il richiamo alla locuzione “autofattura”), solo in ipotesi di acquisto da soggetti U.E., il committente conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l’I.V.A. relativa, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione.

Qualora, invece, tali servizi siano forniti da un operatore estero ad un cliente comunitario operatore economico identificato ai fini IVA, si provvede esclusivamente all’auto fatturazione.

Ovviamente quanto appena illustrato, è, a nostro avviso, valido ed applicabile anche nei confronti di tutte quelle prestazioni connesse alla vendita del software, tra cui rientra anche l’eventuale manutenzione o aggiornamento dello stesso, tramite internet. Le prestazioni di cui sopra, inoltre, poiché rese da soggetti comunitari e soggette a IVA dovranno essere riepilogate anche negli elenchi INTRASTAT di periodo, all’interno della nuova sezione appositamente dedicata all’acquisto di servizi intracomunitari. A tale proposito segnaliamo che nella circolare ministeriale n. 14/E del 18 marzo 2010 è stato evidenziato:

“Un altro chiarimento è stato richiesto con riguardo ai dati, da inserire nei predetti elenchi, relativi alle fatture ricevute. A tale riguardo si ritiene  opportuno precisare, con  riferimento  ai servizi intracomunitari ricevuti, che il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita  nella  propria contabilità. Quanto sopra vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all’auto fatturazione, ai sensi del novellato articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, sia nell’ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal contribuente estero, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 12 marzo 2010, n. 12, par. 3.2.”.

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