Quesiti e approfondimenti

FEBBRAIO: L’AGGIORNAMENTO MENSILE DEI NOSTRI PROFESSIONISTI HR

Congedo per i genitori con figli in DAD in “zona rossa” o disabili: compilazione e invio delle domande

Messaggio INPS n. 515 del 5 febbraio 2021

Si è provveduto al rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande per beneficiare del congedo indennizzato previsto a favore dei:
• genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado (situate esclusivamente in “zona rossa”);
• genitori con figli in situazione di disabilità grave in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Comunicazione e denuncia di infortunio e malattia professionale: aggiornati i servizi online

Avviso INAIL del 2 febbraio 2021

A partire dal 3 febbraio 2021, gli applicativi online “Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi” sono disponibili anche per rider, assicurati Puc, lavoratori agili e studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

Fringe benefit e stock option: istruzioni per i lavoratori cessati nel corso del 2020

Messaggio INPS n. 416 del 29 gennaio 2021

I datori di lavoro devono trasmettere all’INPS, entro e non oltre il 22 febbraio 2021, i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option, nel corso del periodo di imposta 2020, al personale cessato dal servizio durante l’anno 2020.

I flussi che perverranno tardivamente non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche.

Al via le domande delle nuove 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale

Messaggio INPS n. 406 del 29 gennaio 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto ulteriori 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale (CIGO, CIGD, Assegno ordinario) che possono essere richieste da tutti i datori di lavoro che devono interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021.

Vengono fornite le prime indicazioni operative per la trasmissione delle relative domande.

Incentivo lavoro (IO Lavoro): invio domande anche oltre il 31 gennaio

I datori di lavoro interessati a beneficiare dell’incentivo IO Lavoro possono inviare all’INPS le domande di ammissione (modulo “IO Lavoro”) anche oltre il 31 gennaio 2021.

Queste ultime dovranno in ogni caso fare riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2020, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 compreso.

Incentivo all’occupazione giovanile: nuova disciplina per il 2021 e 2022

La Legge di Bilancio 2021, al fine di incentivare ulteriormente l’occupazione giovanile, ha ripreso ed esteso il cd. “incentivo all’occupazione giovanile stabile” introdotto dalla Legge n. 205/2017.

Nel particolare, con riferimento alle assunzioni
• effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022,
• con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
• di lavoratori con età inferiore a 36 anni,

il datore di lavoro avrà diritto a godere di un esonero contributivo
• nella misura del 100% della contribuzione a suo carico,
• per un periodo massimo di 36 mesi,
• nel limite massimo di 6.000 euro annui.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’incentivo in parola spetta anche nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

Per dare diritto al datore di lavoro di fruire dell’incentivo, il lavoratore non deve essere mai stato occupato con un contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa, indipendentemente dal datore di lavoro. A tal fine, non dovrebbero impedire il riconoscimento dell’incentivo:
• i rapporti di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato, quindi interrotti durante l’apprendistato o al termine dello stesso;
• eventuali rapporti di lavoro intermittente o di lavoro domestico, ancorché svolti a tempo indeterminato.

Fermo restando che anche all’incentivo in parola trovano applicazione i princìpi generali di fruizione delle agevolazioni alle assunzioni di cui all’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo è fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (ex Legge n. 223/1991) nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Da ultimo, preme segnalare che l’incentivo non è al momento fruibile: è infatti necessaria l’autorizzazione dell’UE in quanto tale beneficio è concesso nell’ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di stato approvato per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Una volta ottenuta l’autorizzazione, si dovrà attendere che l’INPS emani le istruzioni necessarie alla concreta applicazione dell’esonero.

Nel frattempo, in caso di assunzione, la contribuzione sarà dovuta in misura piena, salvo poi procedere al recupero non appena l’INPS fornirà le indicazioni operative.

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